mercoledì 9 aprile 2008

oggi sono in vena di consigli

In fondo la legge è semplice da applicare:
"Non è la tua mano che deve temere il legno, ma il legno che deve temere la tua mano."(PAI MEI) - Da Kill Bill - volume 2

venerdì 4 aprile 2008

POST 07 - LA DISCIPLINA SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE RICHIESTI DAL 08/10/2005 IN FASE PRELIMINARE AL RILASCIO DEL TITOLO E’ NECESSARIO VERIFICARE E QUINDI ALLEGARE ALL’ISTANZA DI PERMESSO O DIA LA VERIFICA SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN CONFORMITA’ AL DLGS 192/2005. (c.d. relazione tecnica ex allegato E L. 192/2005 ).

PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE RICHIESTI DAL 08/10/2005 E FINE LAVORI SUCCESSIVA AL 02/02/2007 AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DLGS 192/2005 COSì COME MODIFICATO DAL DLGS 311/2006 LA STESSA FINE LAVORI DA COMUNICARE AL COMUNE DOVRA’ CONTENERE L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA CHE IN CONFORMITA’ ALL’ART. 8 DOVRA’ ESSERE ASSEVERATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI. LA MANCANZA DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA RENDE INEFFICACE LA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI.

CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 22/2007 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TUTTI GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE AL TERMINE DELLA COSTRUZIONE DOVRANNO ESSERE DOTATI DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REDATTA SECONDO LE ISTRUZIONI DEL REGOLAMENTO REGIONALE. PERTANTO, DALLA DATA DEL 13/12/2007 PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI E’ NECESSARIO CHE L’EDIFICIO ABBIA L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REDATTO DA UN TECNICO NON INTERESSATO ALLA COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE E APPARTENENTE ALL’ALBO REGIONALE DI TECNICI ABILITATI.
INOLTRE AI SENSI DELL'’ART. 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE OGNI QUALVOLTA VENGA REDATTO UN ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E' ONERE DEL PROFESSIONISTA INVIARNE COPIA AL COMUNE OVE E' UBICATO L'EDIFICIO, ANCHE NEL CASO IN CUI L'IMMOBILE NON SIA STATO OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO ALCUNO.
IN CONFORMITA’ ALL’ART. 31 DELLA L.R. 22/2007 ED ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IL COMUNE AFFIDANDOSI AD ARPAL CONTROLLA IL 5% DELLE CERTIFICAZIONI PERVENUTE ED EFFETTUATE.
DAL 02/02/2007 PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI E’ OBBLIGATORIO INSTALLARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI DIMENSIONATI PER COPRIRE IL 50% DEL FABBISOGNO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA RICHIESTA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ( LIMITE RIDOTTO AL 20% NEI CENTRI STORICI )
"FORZA E ONORE"

mercoledì 2 aprile 2008

post 06 ancora sugli incarichi legali

Quale ulteriore contributo alla tematica degli incarichi legali, si ritiene richiamare la recente Deliberazione della Corte dei Conti –Sezione Regionale della Lombardia ( Del. 37/2008 ) che , oltre ad introdurre ed evidenziare puntuali indirizzi per ciò che attiene i c.d. incarichi di studio, ricerca e consulenza e “ co.co.co. “ , di cui all’ultima legge finanziaria , viene a chiarire e consolidare il principio generale a che, gli incarichi legali correlati alla c.d. “ rappresentanza e patrocinio legale “ , sono da ricondurre alle procedure previste nel codice contratti , quale appalto di servizi .

Tutto ciò premesso, ed al fine di traguardare sempre il raggiungimento di più elevati livelli organizzativi – prestazionali all’interno della struttura in cui operiamo , seppure attraverso una visione “ di parte “ , riterrei opportuno ricondurre la gestione del contenzioso legale all’area ovvero struttura che appare più idonea ed a questo deputata : Affari generali / amministrativa ovvero Segretario comunale . Tale inquadramento , che almeno per lo scrivente , appare assolutamente logico , si ritiene trovi diffuso sostegno in probabili ricorrenze : per esempio nella individuazione e attribuzione di unico capitolo di spesa all’Area Amministrativa o Finanziaria ( struttura organizzativa con capacità decisionale e di spesa ) che credo caratterizzi moltissime realtà locali .

Occorre peraltro incidentalmente evidenziare che, i contenuti e/o elementi tecnici e di valutazione a sostegno del contenzioso ovvero sua rinuncia da parte dell’Ente , dovrebbero essere invece logicamente ricondotti o confermati in capo all’Area e/o Struttura in cui lo stesso è stato generato .

martedì 1 aprile 2008

POST 05 - Pianificazione urbanistica

La pianificazione urbanistica nel territorio comunale offre alle Amministrazioni una fondamentale pedina sul Governo del territorio. Premesso che la pianificazione non deve interferire in nessun modo con la titolarita dell'immobile, ritengo necessario che all'atto della stesura della nuova pianificazione urbanistica il redattore del piano analizzi lo stato attuale del territorio comunale in modo assolutamente obbiettivo, con dati in continuo aggiornamento. In ragione di cio', considerando la normativa urbanistica regionale vigente, che prevede una pianificazione "al dettaglio", riterrei giusto, per un corretto e positivo sviluppo del territorio "azzerare" asservimenti e/o vincoli pendenti tra terreni ed edifici costruiti con atti rilasciati sulla base di precedenti strumenti urbanistici previgenti. Quanto sopra potrà sembrare per certi blogger assolutamente improponibile ma ritengo che sia la più seria e obbiettiva analisi e del territorio in grado di valutare le realtà territoriali senza doppio confronto proprietà/zonizzazione e viceversa, evitando così facili emissioni di sentenze per assurdi, fantasiosi e oscuri interessi di chiunque abbia avuto la possibilità di metter mano nella tanto attesa nuova pianificazione del territorio.
"forza e onore"