martedì 18 novembre 2008

la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo alla luce del III decreto correttivo appalti

il terzo decreto correttivo del Dlegs. 163/2006 e smi. , in vigore dal 17 ottobre 2008 , interviene ancora sulle modalità e procedure che risulta obbligo adottare per la realizzazione di opere pubbliche ( nella fattispecie urbanizzazioni primarie e secondarie ) riconducibili all'operatività di privati attuatori ,che si " muovono " all'interno della realizzazione di piani e/o programmi soggetti a convenzione ovvero atti d'obbligo.
La questione è di particolare interesse ,in quanto interviene in ambito ,ad oggi apparentemente non attenzionato, di sicura rilevanza . Pur nella giustezza dell'azione normativa , resta infatti da dipanare tutta una serie di problematiche applicative di non poco conto che , ancora una volta , portano l'Ente locale al centro di decisioni e/o azioni ad esito non sempre scontato .

In via sistematica è noto come una prima e significativa dividente sia tracciabile tra opere di urbanizzazione ( I e/o II secondaria ) sopra soglia comunitaria ovvero sotto , senza limite verso il basso .
Così , il " nuovo " articolo 122 comma 8 e la necessità di adottare una procedura negoziata secondo l'art. 57 comma 6 del citato Dlegs. 163/2006 e smi. .
Nel dettaglio : " .................omissis.....

8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;

in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.

...................omissis....."

L'articolo 32 ( appalti sopra soglia ) correlato al proprio comma 1 lettera (g ) determina .... Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28: .......
......lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita' previste dall'art. 55.
Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.

L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;