lunedì 7 settembre 2015

ristrutturazione e modifica prospetti : attenzione!


Ciao a tutti, credo sia utile riportare il breve , ma già chiaro  abstract , riferito alla non applicabilità della fattispecie di " ristrutturazione edilizia " nel caso di modifica prospettica.
La sentenza: Cassazione Penale
estratto da lexambiente.it

" Cass. Sez. III n. 20846 del 20 maggio 2015 (Ud 11 mar 2015)
Pres. Fiale Est. Pezzella Ric. Chioma
Urbanistica.Ristrutturazione con modifica dei prospetti e necessità di permesso di costruire
Anche le recenti modifiche introdotte, non hanno prodotto novità per quanto riguarda quelle opere edilizie che comportino modifica dei prospetti. Il concetto di prospetto, infatti, non va confuso con quello di sagoma. Per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma. La modifica di prospetti attiene alla facciata dell'edificio, per cui non va confusa e compresa nel concetto di sagoma, che indica la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il contorno che assume l'edificio. I prospetti, in altri termini, costituiscono un quid pluris rispetto alla sagoma, attenendo all'aspetto esterno, e quindi al profilo estetico-architettonico dell'edificio. La chiusura di preesistenti finestre e la loro apertura in altre parti, l'apertura di balconi in luogo di finestre, così come l'allargamento del portone di ingresso, essendo relativi al prospetto, non afferiscono al concetto di sagoma. Pertanto un intervento di ristrutturazione edilizia, che ha visto una parziale demolizione e successiva ricostruzione del manufatto, mantenendo le medesime dimensioni di quello preesistente (e quindi la sua sagoma), ma comportando lo spostamento di una finestra dal lato est -dove veniva chiusa- al lato nord -dove veniva aperta- (e quindi modifica dei prospetti) necessitava di permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380...."

ciao 
a.c.

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