Carissimi , in vista dell'incontro programmato per il 5 febbraio p.v. ore 15:00 presso il compendio immobiliare ex Ceramica Vaccari , ospiti di Federico , a tema possibili osservazioni e limitazioni alla legge regionale 49/2009 , nei termini ex art. 12 della Lr. 22/2015, credo far cosa utile allegare i documenti minimi cui fare riferimento . ( clicca qui )
Ciò anche in ragione " dell'errore " in cui lo scrivente era già incappato in ordine all'utilizzo di documento che , di fonte regionale , doveva rappresentare il testo coordinato della legge 49/2009 con le modifiche introdotte . Evidentemente redatto frettolosamente ed errato !
Ciò premesso , due piccoli accenni :
1) sono assolutamente d'accordo con Sandra quando viene ad affermare che la Legge di cui si tratta è una legge urbanistica e non edilizia . Aggiungo che sicuramente, e diversamente da quanto sostenuto nel commento di accompagnamento alle scelte operate ( cfr. " commento novità legge r. 22/25015 ) sarebbe stato corretto e segno di onestà intellettuale , almeno elidere il richiamo alle " esigenze dei cittadini " dall'affermazione caratterizzante la mission : "...omissis... costituisce ....una concreta risposta alle esigenze di cittadini, imprese e professionisti che vogliono rinnovare e riqualificare gli edifici esistenti e non trovino nei piani urbanistici vigenti una disciplina adeguata in attesa di specifiche ed aggiornate regole per promuovere gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio da inserire in tali piani da parte dei Comuni.... " .
Sicuramente la Legge risponde alle esigenze delle imprese e dei professionisti , confermando il processo di declinazione del territorio al valore di " merce " che ben potrebbe apparire negli scaffali di un Ipermercato.
2) sul fronte più strettamente tecnico , atteso la significativa rilevanza delle trasformazioni urbanistiche indotte, non solo in riferimento agli artt. 3, 3bis , non vedo accenno alcuno alla Legge Regionale n.32/2012 e smi. : verifica di assoggettabilità alla VAS etc. !!
cosa ne pensate ?
a presto,
alessandro
la D.G.R. 223/2014 ha già escluso dal campo di applicazione della VAS pressoché tutti gli interventi consentiti dal Piano casa!!
RispondiEliminaA. FATTISPECIE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 32/2012
Non rientrano nel campo di applicazione della l.r. n. 32/2012:
A.2 gli interventi di ampliamento volumetrico o superficiario di edifici esistenti assentibili - in deroga ai Piani Urbanistici Comunali - in applicazione:
d) della l.r. n. 24/2001 (recupero a fini abitativi dei sottotetti);
e) degli articoli 3 e 4 della l.r. n. 49/2009 e s.m. (Piano Casa);
f) degli articoli 6 o 7 della l.r. n. 49/2009 che non comportino delocalizzazione dell'edificio originario;
g) dell'art. 12 della l.r. n. 10/2012 e s.m. (ampliamenti per insediamenti produttivi esistenti).
RispondiElimina.... quindi , per esempio , le fattispecie di cui all'articolo 3 bis , sicuramente pervadenti nel loro effetto somma , sarebbero da considerare .
a presto , a.c.
... altra cosa estemporanea , aderendo al principio di " guerra non convenzionale " e quale esempio : superficie minima delle unità immobiliari derivate da frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento o di mutamento di destinazione d'uso di cui agli articoli 3 e 3bis. .... ( art. 12 comma 1 lett. a della legge 22/2015 ) .... 80 mq.
RispondiEliminaSe la legge è per il cittadino non dovrebbero sussistere problemi !!
a presto
ale