venerdì 17 novembre 2017

necessità

ciao a Tutti , dopo le vicende del RET ritengo assolutamente necessario dedicarci alle ulteriori , significative e molteplici tematiche che ci assillano , come sempre nell'obiettivo di minimo/massimo di "reggerne l'impatto " senza troppi danni.
Tra le varie tematiche parzialmente socializzate da ultimo :
a) la non risolta " questione sismica " all'interno di procedimenti di sanatoria urbanistica in relazione a manufatti e/o organismi edilizi realizzati prima dell'istituzione del vincolo . il ritenere , la Provincia della Spezia , non ci sia stata violazione ( cosa sicuramente giusta ) non significa per coloro che rilasciano il titolo oggi ( in sanatoria ) non assicurare la rispondenza alle norme sismiche attuali!;

b) le caratteristiche e conseguente eventuale individuazione delle c.d. " aree di atterraggio " in riferimento alla Lr. 49/2009 e smi. Già alcuni di noi si trovano nell'incertezza di dare risposte a proposte di delocalizzazioni che , ancorché rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c)   vanno ad inserirsi in aree sicuramente pregiate prive di particolari criticità .
Questo è il quesito inoltrato alla Regione in data 02.11.2017 ad oggi senza risposta......:" omissis.....
Le aree di " atterraggio " ,quasi sempre ,   sono individuate dall'operatore in zona collinare, normalmente a destinazione agricola ( ex zone omogenee E ex dm 1444768 ) rispondendo a semplici necessità che , seppure comprensibili per parte privata , possono generare potenziali problemi all'Ente pubblico chiamato in ogni caso a soppesare le complessive necessità del territorio in ordine agli aspetti ambientali , paesaggistici ,infrastrutturali , idrogeologici etc.  
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Tutto ciò premesso si chiede:

1) se sia possibile, per parte amministrazione comunale , ad oggi, con PRG scaduto e in iter per adozione di PUC ,  procedere all'adozione di una variante al vigente PRG atta a definire e " governare " le c.d. " aree di atterraggio " , ovvero minime regole cui attenersi per meglio definire le caratteristiche delle stesse.
2) se ,nel caso in cui la demolizione di edifici , di cui al più volte citato articolo 2 comma 1 lettera c) e conseguente ampliamento volumetrico ,  si ponga fuori sito , ovvero con accesso alle procedure previste dall'articolo 59 della Lr. 36/97 e smi. di cui all'articolo 6 comma 4 , ovvero 7 comma 4 della Legge regionale , debba sottostare alla verifica di assoggettabilità a VAS;
3) se, le aree di atterraggio, debbano comunque esprimere pari esigenze di riqualificazione ambientale , paesaggistica e/o urbanistica , così come quelle  generatrici delle volumetrie origine
...... omissis.....

c) la tematica VAS , ovvero procedimento di valutazione preventiva rimesso alla amministrazione comunale in forza della legge  regionale 32/2012 ..... I comuni per alcuni procedimenti sono "autorità competente " da ciò l'evidente complessità derivata !

d) la legge 24/2001 e ultime vicende relative la sua estensione al Nov.2014.
 Ad oggi , con le modifiche da ultimo apportate a precedente versione , in molte fattispecie,tutto il procedimento è rimesso al comune , con le evidenti complessità connesse al ruolo attribuito e insufficienza e/o scarsità delle risorse presenti.

questo e molto altro ci attende
ciao a tutti

alessandro