martedì 18 novembre 2008
la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo alla luce del III decreto correttivo appalti
La questione è di particolare interesse ,in quanto interviene in ambito ,ad oggi apparentemente non attenzionato, di sicura rilevanza . Pur nella giustezza dell'azione normativa , resta infatti da dipanare tutta una serie di problematiche applicative di non poco conto che , ancora una volta , portano l'Ente locale al centro di decisioni e/o azioni ad esito non sempre scontato .
In via sistematica è noto come una prima e significativa dividente sia tracciabile tra opere di urbanizzazione ( I e/o II secondaria ) sopra soglia comunitaria ovvero sotto , senza limite verso il basso .
Così , il " nuovo " articolo 122 comma 8 e la necessità di adottare una procedura negoziata secondo l'art. 57 comma 6 del citato Dlegs. 163/2006 e smi. .
Nel dettaglio : " .................omissis.....
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.
...................omissis....."
L'articolo 32 ( appalti sopra soglia ) correlato al proprio comma 1 lettera (g ) determina .... Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28: .......
......lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita' previste dall'art. 55.
Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;
venerdì 6 giugno 2008
post 09 sulla c.d. lottizzazione cartolare
quando ricorre la c.d. lottizzazione cartolare o negoziale ?
partirei a tal proposito dalla norma ex art. 30 DPR 380/2001 e smi .
...... omissis..... 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio....omissis...
giovedì 5 giugno 2008
Post 08 - incarichi legali indirizzi incidentali Corte dei Conti
A conferma delle precedenti note, si ritiene dare rilievo e richiamare
Nel caso, chiarendo come : “ …… omissis…. appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del d.lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi", assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione)……. Omissis… “ .
Acclarato che gli incarichi citati sono da ricondurre all’interno delle fattispecie di applicazione previste dal codice dei contratti , occorre dare compiuta e palese evidenza alla necessità/opportunità che unica struttura della Amministrazione ( Ente locale per le circostanze che qui interessano ) gestisca direttamente tale servizio, non già ovviamente in ordine agli aspetti strettamente tecnici in pertinenza del responsabile di area in cui si è creata la necessità ( endoprocedimenti ) , ma bensì nella complessiva e generale gestione del procedimento sull’esterno compreso le modalità di affidamento di detti incarichi .
venerdì 9 maggio 2008
mercoledì 9 aprile 2008
oggi sono in vena di consigli
"Non è la tua mano che deve temere il legno, ma il legno che deve temere la tua mano."(PAI MEI) - Da Kill Bill - volume 2
venerdì 4 aprile 2008
POST 07 - LA DISCIPLINA SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE RICHIESTI DAL 08/10/2005 E FINE LAVORI SUCCESSIVA AL 02/02/2007 AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DLGS 192/2005 COSì COME MODIFICATO DAL DLGS 311/2006 LA STESSA FINE LAVORI DA COMUNICARE AL COMUNE DOVRA’ CONTENERE L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA CHE IN CONFORMITA’ ALL’ART. 8 DOVRA’ ESSERE ASSEVERATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI. LA MANCANZA DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA RENDE INEFFICACE LA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI.
CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 22/2007 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TUTTI GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE AL TERMINE DELLA COSTRUZIONE DOVRANNO ESSERE DOTATI DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REDATTA SECONDO LE ISTRUZIONI DEL REGOLAMENTO REGIONALE. PERTANTO, DALLA DATA DEL 13/12/2007 PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI E’ NECESSARIO CHE L’EDIFICIO ABBIA L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REDATTO DA UN TECNICO NON INTERESSATO ALLA COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE E APPARTENENTE ALL’ALBO REGIONALE DI TECNICI ABILITATI.
INOLTRE AI SENSI DELL'’ART. 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE OGNI QUALVOLTA VENGA REDATTO UN ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E' ONERE DEL PROFESSIONISTA INVIARNE COPIA AL COMUNE OVE E' UBICATO L'EDIFICIO, ANCHE NEL CASO IN CUI L'IMMOBILE NON SIA STATO OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO ALCUNO.
DAL 02/02/2007 PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI E’ OBBLIGATORIO INSTALLARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI DIMENSIONATI PER COPRIRE IL 50% DEL FABBISOGNO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA RICHIESTA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ( LIMITE RIDOTTO AL 20% NEI CENTRI STORICI )
mercoledì 2 aprile 2008
post 06 ancora sugli incarichi legali
Quale ulteriore contributo alla tematica degli incarichi legali, si ritiene richiamare la recente Deliberazione della Corte dei Conti –Sezione Regionale della Lombardia ( Del. 37/2008 ) che , oltre ad introdurre ed evidenziare puntuali indirizzi per ciò che attiene i c.d. incarichi di “ studio, ricerca e consulenza “ e “ co.co.co. “ , di cui all’ultima legge finanziaria , viene a chiarire e consolidare il principio generale a che, gli incarichi legali correlati alla c.d. “ rappresentanza e patrocinio legale “ , sono da ricondurre alle procedure previste nel codice contratti , quale appalto di servizi .
Tutto ciò premesso, ed al fine di traguardare sempre il raggiungimento di più elevati livelli organizzativi – prestazionali all’interno della struttura in cui operiamo , seppure attraverso una visione “ di parte “ , riterrei opportuno ricondurre la gestione del contenzioso legale all’area ovvero struttura che appare più idonea ed a questo deputata : Affari generali / amministrativa ovvero Segretario comunale . Tale inquadramento , che almeno per lo scrivente , appare assolutamente logico , si ritiene trovi diffuso sostegno in probabili ricorrenze : per esempio nella individuazione e attribuzione di unico capitolo di spesa all’Area Amministrativa o Finanziaria ( struttura organizzativa con capacità decisionale e di spesa ) che credo caratterizzi moltissime realtà locali .
Occorre peraltro incidentalmente evidenziare che, i contenuti e/o elementi tecnici e di valutazione a sostegno del contenzioso ovvero sua rinuncia da parte dell’Ente , dovrebbero essere invece logicamente ricondotti o confermati in capo all’Area e/o Struttura in cui lo stesso è stato generato .
martedì 1 aprile 2008
POST 05 - Pianificazione urbanistica
lunedì 31 marzo 2008
mercoledì 26 marzo 2008
post 04 - contratti pubblici
lunedì 17 marzo 2008
post 03 - urbanistica
La portata si ritiene significativa anche per la diretta incidenza sul DPR 380/2001 e coinvolgimento dello S.U.E. quale ricettore del progetto e impianti da realizzare , il quale dovrà darsi carico di trasmettere la documentazione pertinente l'esecuzione delle opere alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa .
sabato 15 marzo 2008
post 02 - urbanistica e ll.pp - incarichi legali
Oltre i limiti e condizioni imposte dalla legge finanziaria ( mi riferisco all'obbligo di far approvare in consiglio regolamenti efficaci a tale fine etc. ) pare evidente , anche alla luce del codice degli appalti ( lavori , servizi e forniture ) come anche gli incarichi legali debbano abbandonare il contesto c.d. " fiduciario " ed essere proceduralizzati .
quanto in parola almeno secondo i principi comunitari di non discriminazione , parità di trattamento , proporzionalità e trasparenza .
post 01- urbanistica e ll.pp.- art.122 codice appalti
l'argomento era ed è , l'applicazione della norma di cui all'art.122 comma 8 codice appalti , riferibile alla realizzazione di opere di urbanizzazione sotto soglia comunitaria e conseguente necessità / obbligo a che l'ufficio tecnico ( e non altri !! ) trasmetta la documentazione, riconducibile ai rapporti tra PA e privato costruttore , alla procura regionale della corte dei conti .
Si aprono una serie di ovvie domande e necessarie azioni :
quale documentazione inviare ?
i progetti , realizzati come da norme ll.pp. ( tre livelli etc. ) devono essere validati ? ( risposta ritenuta probabile SI ! ) e nel caso quando , etc. etc.
..... saluti
post zero
lo zero contiene tutto e nulla.
In quanto al tutto, occorre assolutamente condividere la complessità amministrativa , tecnica e politica che ci sta attorno, al fine di raggiungere livelli accettabili in termini di prestazioni e risultati.
Tutti noi , ogni giorno , ci troviamo a " combattare " con norme e contesti mutevoli e complessi , ma ritengo che , il non conosciuto , sia purtroppo superiore !.
Da ciò la necessità di scambinare ,con onestà e collaborazione , esperienze e conoscenze in modo che , almeno il bilancio ultimo delle nostre azioni , negli svariati campi che caratterizzano l'operato degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni , sia non negativo.