AdB Magra: non solo un problema di linguaggio



La dignità della  pagina dedicata e la relativa chiave di lettura , stanno  tutte nella corretta declinazione del titolo che , per chi in questi anni  ha avuto necessità od obbligo di interagire con L'Autorità di Bacino Interregionale del Magra , ritengo sia di una chiarezza estrema.

La situazione infatti, non credo sia più spiegabile attraverso la banale rappresentazione  della difficoltà crescente che hanno gli uomini ( non di buona volontà ! ) di comprendersi , ma nella   totale presa d'atto del modus operandi di alcuni Enti  : non già  Autorità autorevoli , ma  centri di potere come tanti,  dove utile ed inutile si mescolano e non sempre portano ad una sommatoria di segno positivo.

Ma quale forma di autorità abbiamo davanti ? . Quale " potere " ? . Per  analogia ed approfondimento che  va sicuramente oltre il caso specifico , richiamo ad un breve estratto del libro di Franco Ferrarotti dal titolo " Il Potere " edizione Newton & Compton Editori anno 2004 :" ...... Il potere come problema è riconoscibile attualmente nella crisi dei gruppi dirigenti su scala mondiale , non tanto perchè agisce , perché si " spende " , quanto invece perché si rifiuta di esercitarsi come potere o non sa scegliere , decidere, prendere iniziative più o meno razionali e, quindi , razionalmente valutabili . Si sta verificando la transazione dal potere clientelare al potere inerte , giustificato sofisticamente come potere che rinuncia al progetto razionale globale a favore di interventi frammentari , slegati : un potere che naviga a vista .... " 

" .... I vertici sociali , culturali e politici non hanno interesse allo sviluppo . Credono al più , nell'espansione compatibile con i loro interessi e sanno , ad ogni buon conto , che ogni cambiamento reale può comportare la rottura dei loro equilibri privilegiati e mettere a repentaglio la loro posizione di vantaggio relativo. " 

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Fatto questa breve premessa ,  passiamo ai fatti.

L'occasione ci è data  dalle norme ultimo emesse dalla stessa AdB Magra di cui alla DCI n.1/2015. Riferimento specifico,  il  regime transitorio di cui all'articolo 5  che, a seguito della adozione e pubblicazione della variante al PAI , recita :  " ....omissis....

Sono fatti salvi i seguenti casi di interventi urbanistico-edilizi e infrastrutturali assentiti od approvati precedentemente alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art.2 e coerenti con il PAI vigente:

a) interventi già assentiti mediante rilascio di titoli abilitativi edilizi, per i quali il Comune verifichi ed attesti, con proprio atto, anche in relazione allo stato di avanzamento dell’edificazione assentita, che gli stessi risultino compatibili con i livelli di pericolosità in cui sono collocati e non costituiscano  aumento significativo delle attuali condizioni di rischio, anche attraverso l’indicazione di ulteriori misure di autoprotezione e/o di protezione civile e purché siano assunte le misure di protezione civile di cui ai Piani comunali di settore;

b) interventi previsti da Strumenti Urbanistici Attuativi già approvati, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno ed ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio, previa verifica che l’intervento non sia altrimenti localizzabile o non sia possibile l’adeguamento alla presente normativa, e purché non aumenti significativamente le attuali condizioni di rischio, anche attraverso appositi aggiornamenti progettuali con adozione delle opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi di protezione passiva da fenomeni di inondazione e siano assunte le misure di protezione civile di cui ai Piani comunali di settore. Su tali interventi dovrà essere acquisito il parere
favorevole dell’Autorità di Bacino, attraverso provvedimento del Segretario Generale.

Senza entrare troppo nel merito , già la semplice lettura della norma appare contraddittoria e foriera di incomprensioni e problemi interpretativi ,  applicativi ed oltre.

Oscuro appare già il primo capoverso introduttivo . Sono fatti salvi gli interventi  urbanistico edilizi e infrastrutturali assentiti o approvati .
Perché la distinzione ?
Assentire ed approvare sicuramente non hanno lo stesso significato.  Perché in un contesto delicato come questo , attribuirgli apparentemente lo stesso peso ?

Ulteriormente, che significato e peso può avere l'affermare che sono fatti salvi praticamente tutti i procedimenti assentiti od approvati ( notare che non è stata usata la congiunzione sicuramente più cautelativa e logicamente corretta " e " ) per poi scrivere che deve sussistere la " coerenza con le norme di PAI vigente ". Se gli interventi sono coerenti con il PAI vigente non c'è bisogno di alcuna " ancora di salvezza. !

I presupposti alle risposte : un buon inizio.

A seguito dell'emanazione delle norme ed in ottemperanza alle stesse,  abbiamo  partecipato alla AdB Magra, in primis ,  i procedimenti pendenti di cui alla lettera (b) atteso la loro sicura rilevanza e maggiore complessità .

I Sua inviati sono diversamente localizzati sul territorio , hanno caratteristiche dimensionali e formali differenti , generano necessità infrastrutturali diverse e diversamente incisive.

Malgrado ciò, la risposta di ritorno ( interlocutoria ) è sicuramente significativa come contenuto , ovviamente uguale per tutti i SUA inoltrati. eccola : clicca qui 

Vedremo nel prosieguo.
ciao a tutti alessandro

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02.09.2015

Come anticipato nel post , ecco le note intervenute tra noi e AdB Magra attorno al concetto di piccolo manufatto .  ... clicca qui.
ciao
a.c.




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