Piano Casa 2015 - resistere

05.02.2016

ciao a tutti ecco come promesso la pagina dedicata .
riporto il documento che ho anche postato sulla home page .... clicca qui .
a presto
alessandro c.

11.02.2016

allora , nella giornata di ieri abbiamo proceduto internamente a rivalutare i contenuti di cui al documento sopra allegato .
Unico possibile cambiamento , innalzare ulteriormente la soglia della dimensione minima in caso di frazionamento da 70 a 80 mq. di S.utile  ovvero per dirla con le dizioni della Lr.16/2008 e smi S.A.

24.02.2016

A seguire i vari aggiornamenti ed approfondimenti , siamo ormai in dirittura di arrivo.
Diversi comuni stanno predisponendo , ovvero hanno predisposto, gli schemi di DCC da adottare entro la scadenza del 6 Marzo prossimo.
Sicuramente : Vezzano Ligure , Ortonovo, Santo Stefano , Arcola.

Premesso quanto sopra riterrei opportuno addivenire ad una sintesi delle scelte operate , ciò la fine di meglio comprendere, in termini strategici , statistici  e in via generale , come le  nostre amministrazioni  hanno declinato le " limitazioni " al piano casa .

a presto.
a.c.

25.02.2016

ecco lo schema tecnico ultimo proposto per limitazione Piano Casa . andrà in commissione lunedi p.v.
.........
DELIBERA

  • Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

  • Di individuare, ai sensi e per gli effetti del comma 1  lett. a) dell’art.  12  della LR 12/2015 (Disposizioni transitorie),  le seguenti parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui alla Lr. 49/2009 per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale, nel prosieguo esplicitate:

1)      Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3bis della Legge Regionale 49/2009 e smi. Non trovano applicazione:

a)      Nelle aree già zonizzate dal PRG approvato con  DPGR N. 124927 del 20.11.1992,  quali zone E1,E2, F.  Rispettivamente:
·         Zona E1 (VERDE PRIVATO DI RISPETTO );
·         Zona E2 (ZONE BOSCHIVE );
·         Zone F  ( ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE:  F1-F8);
Non risultano altresì applicabili negli ambiti di conservazione; nei territori di produzione agricola, di presidio ambientale, prativi boschivi e naturali di cui alla Lr. 36/97 e smi , ove secondo questa definiti;

b)      Nelle aree riconducibili alle zone agricole “ E “ ex Dm 1444/68 valgono i limiti di densità fondiaria dallo stesso definiti. (Art. 7 comma 1 punto 4. Massima densità fondiaria per le abitazioni 0.03 mc/mq , ovvero 0,01mq/mq );

c)      Nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata: PI4; PI3 con esclusione delle PI3B ove siano stati eseguiti i maggiori approfondimenti previsti dal PAI vigente;

d)     Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata: PG4; PG3;

e)      In prossimità del reticolo idrografico anche minuto del PAI vigente per fabbricati posti a distanza inferiore a 10ml. dalla sponda, ovvero dal piede esterno dell’argine ove questo presente.

2)      la superficie minima delle unità immobiliari derivanti dal frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento o di mutamento di destinazione d'uso di cui gli articoli 3 e 3 bis è articolata secondo le diverse zone dello SUG come segue :

a)      Per le aree agricole ex Dm 1444/68, o a queste assimilabili, non inferiore a 80mq.
b)      Per le aree ricomprese nel tessuto urbano consolidato o a questo assimilabile, non inferiore a 50mq.

La superficie è misurata al lordo delle murature perimetrali secondo i parametri e le regole del vigente PRG


3)      Non è consentito il frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso di cui agli articoli art. 3 e 3 bis:

·         Nelle aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata: PI4; PI3 con esclusione delle PI3B ove siano stati eseguiti i maggiori approfondimenti previsti dal PAI vigente;

·         Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata: PG4; PG3;

·         In prossimità del reticolo idrografico anche minuto del PAI vigente per fabbricati posti a distanza inferiore a 10ml. dalla sponda, ovvero dal piede esterno dell’argine ove questo presente.


·         di dichiarare a seguito di separata votazione con voti  i favorevoli  n. ____ dei  n° ____   consiglieri presenti e votanti, n.___ contrari, n° ___   astenuti  voti espressi per alzata di mano  il presente atto immediatamente eseguibile data l’urgenza di provvedere.

ciao
a.c.

29.02.2016 

questa sera riunione CT. , tutto ok secondo impostazione assunta.
cosa ne dite di fare un'ultima sintesi sui parametri introdotti ?
ciao a presto
a.c.

30.04.2016 PIANO CASA ATTIVO vediamo di affrontare insieme le casistiche applicative


un primo quesito già emerso nella fase del periodo transitorio: utilizzo del piano casa.
il dettato di cui all'articolo 8 bis : " ...omissis.....
1. Gli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso degli edifici di cui agli articoli 3 e 3 bis, nonché quelli di demolizione e ricostruzione di cui agli articoli 6 e 7 possono essere assentiti una sola volta.
..... omissis...

chi è favorevole all'interpretazione letterale indipendentemente dalla percentuale volumetrica utilizzata ? Nella sostanza sono già state portate allo scrivente diverse richieste finalizzate ad utilizzate il Piano casa (nella sua applicazione logica ed ordinaria) in quota parte volumetrica inferiore al massimo consentito per motivi economici, ritenendo che , successivamente, potrebbe essere ancora richiesta la differenza quasi che il bonus fosse un diritto acquisito.
Ritengo si debba dare risposta negativa proprio per i principi generali del Piano Casa.  
a presto
a.c.


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