martedì 16 giugno 2015
PGRA ( piano di gestione rischio alluvioni )
In Gazzetta Ufficiale serie generale n. 132 del 10.06.2015 è stato pubblicato l'avviso del deposito di tutta la documentazione del Piano di cui si tratta .
La documentazione è accessibile e scaricabile anche presso il portale della AdB Magra , proprio sito istituzionale .
Le osservazioni e/o contributi ,come anche ribadito nella nota emessa dalla Regione Liguria in data 16.06.2015 n. 109209 scadono il 08.08.2015 .
Riterrei molto opportuno , se non necessario , approfondire il tema di cui si tratta che si innesta in realtà anche normativa molto complessa , non fosse altro , da ultimo , della assunzione della DCI n.1/2015 ( osservazioni scadute il 1 Giugno 2015 ) e DGR 59/2015 che , sulla falsariga della precedente DGR 1489/2011, ribadisce e rinnova tutta una serie di adempimenti in capo alle amministrazioni comunali in tema di protezione civile e gestione delle emergenze .
a presto,
alessandro
mercoledì 3 giugno 2015
rimborso costi iscrizione
A seguire , lo stesso sindacato CGIL, attraverso le proprie rappresentanze, partecipava anche schema di richiesta da inoltrare alla propria amministrazione per il rimborso di 10 anni di arretrati ( quindi a decorrenza 2005 ).
Ciò premesso , vi chiedo , la Vostra amministrazione come si è comportata fino ad oggi ?. Come intendente procedere ?
ciao a presto ,
alessandro
domenica 31 maggio 2015
coordinamento : ancora sui diritti di segreteria
carissimi colleghi ,
come avete sicuramente apprezzato e, spero, " provato " , ho messo in condivisione attraverso onedrive un file di excel cui ho recentemente aggiunto un " foglio " tematico : i diritti di segreteria . Nel foglio ultimo citato ho riportato un elenco tabellato di fattispecie di procedimenti appartenenti al SUE e/o SUAP con inseriti i valori che derivano dalle Delibere dei comuni di Arcola e Vezzano L.
Riterrei molto interessante e sicuramente utile che ognuno di Voi inserisca i propri importi eventualmente aggiungendo fattispecie se non ricomprese nell'elenco che vedete , ciò al fine di rendere confrontabili i valori inseriti .
L'occasione è utile non solo per appezzare le eventuali differenze e/o correttivi da introdurre, ma per immaginare, in prossimo futuro, di addivenire ad unica determinazione dei diritti di segretaria per tutte le nostre amministrazioni .
Sarebbe una gran cosa , non tanto per l'azione in se, quanto per sostenere nel concreto la nuova vision che dovrebbe accomunarci.
A presto
Alessandro
mercoledì 27 maggio 2015
riflessione....
[9]Ciò che è stato sarà
e ciò che si è fatto si rifarà;
non c'è niente di nuovo sotto il sole.
[10]C'è forse qualcosa di cui si possa dire:
«Guarda, questa è una novità»?
Proprio questa è già stata nei secoli
che ci hanno preceduto.
[11]Non resta più ricordo degli antichi,
ma neppure di coloro che saranno
si conserverà memoria
presso coloro che verranno in seguito. ( libro di Qoelet )
mercoledì 20 maggio 2015
Parere Regione Liguria art. 84 Lr.16/2008 e smi.
a seguito dell'incontro di oggi , dei molti problemi introdotti e riflessioni avviate , partecipo la richiesta e successiva nota di risposta che la Regione Liguria ebbe a dare nel lontano 2013 attorno all'applicazione dell'articolo 84 della Lr. 16/2008 e smi.
SUAP ; gestione vincolo idrogeologico ; gestione e rilascio autorizzazioni paesaggistiche ; CUC (centrale unica committenza ) se possibile e condividete , nella forma dello sportello sovracomunale in applicazione artt. 30 e successivi del TUEL
Per la domanda e parere emesso su art. 84 cliccate sopra i rispettivi link a seguire :
domanda amministrazione comunale ; risposta regione .
ciao a presto
alessandro
lunedì 18 maggio 2015
Davanti alla Legge. La conoscenza impossibile....
Muovendo dal racconto di Kafka e dalle diverse interpretazioni possibili molte sono sicuramente a noi vicine famigliari.....
"Davanti alla legge"
domenica 17 maggio 2015
Titolo edilizio , competenze e problematiche connesse .
Cari colleghi ,
introduco con questo post un'ulteriore momento di riflessione su annosa questione ( purtroppo sempre più attuale ) in ordine alle competenze dei Geometri a progettare interventi edilizi in zona sismica e non solo .
Richiamo innanzitutto una delle più recenti Sentenze del Consiglio di Stato , sicuramente chiara per contenuti e motivazioni ....( Consiglio di Stato, Sez. V, n. 883, del 23 febbraio 2015 ).
Da quanto emerge ritengo possano derivare ulteriori riflessioni e problemi da affrontare e risolvere.
1) Se il tecnico che firma il progetto non ha competenza , il titolo rilasciato è illegittimo ponendosi contro la legge;
2) Se il titolo è illegittimo in quanto rilasciato in violazione di legge, colui che rilascia il titolo commette un illecito amministrativo e non solo.
A " scalare " possono insorgere ulteriori problematiche anche nell'ambito specifico di altre norme e leggi ( Sismica ex lege 64/74 e connesse Leggi regionali come da ultimo modificate e L.1086/71 etc. ).
(in ogni caso la nota a Cass. penale, Sez. III, n. 7765/2014 – nonché a Cass. penale, Sez. III, n. 5912/2014 cui il link rimanda è altrettanto interessante ben oltre l'argomento di cui si tratta ! )
ciao a tutti
alessandro
mercoledì 13 maggio 2015
Riflessioni su normative di dettaglio ed azioni a tutela
il DPR 380/2001 all'articolo 75 recita :" ... (L) - Mancanza del certificato di collaudo
Forse sarò troppo cauto , ma vorrei sapere quale riflessione vi induce la dizione " chiunque consente ".
Facciamo l'ipotesi che , all'interno di esposto di privato , ovvero a vostra diretta iniziativa si concretizzi illecito edilizio significativo tale da configurare una nuova costruzione illecitamente realizzata in violazione di tutte le norme ( almeno non rispettando i vincoli e conseguenti obblighi ).
La casa è anche in zona sismica ed è occupata da famiglia etc. etc.
Oltre alla contestazione amministrativa di illecito e conseguente Ordinanza di demolizione , riteniamo di essere nella sufficienza operativa connessa alla nostra posizione di " garanzia " ?
Potremmo ritenere che l'ulteriore contestazione formale all'occupante, dell'inagibilità del fabbricato, garantisca la certa e univoca individuazione del " chiunque consente " in colui che occupa l'immobile?
a presto
alessandro
lunedì 4 maggio 2015
Post 0
- condivisione dei servizi in applicazione artt. 30 e successivi TUEL ( vi manderò una bozza di DGC ) ;
- snellimento delle procedure secondo principi di competenza e responsabilità che , comprensibilmente, non può essere solo la nostra e quella dei nostri collaboratori ;
domenica 6 aprile 2014
domenica 14 marzo 2010
giovedì 11 marzo 2010
riflessioni sul territorio
Da: Le Citta' invisibili
Ottavia
precipizio in mezzo a due montagne scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste
con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere
il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per
centinaia e centinaia di metri: qualche nuvola scorre; s'intravede più in basso il fondo del
burrone. Questa è la base della città: una rete che serve da passaggio e da sostegno.
Tutto il resto, invece d'elevarsi sopra, sta appeso sotto: scale di corda, amache, case
fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas,
girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi e anelli per i giochi,
teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo.
Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno
che più di tanto la rete non regge....."
dopo tanto tempo è bene tornare con nuove occasioni di riflessione sul territorio , l'ambiente e , più in generale , la nostra vita
ciao tutti
martedì 18 novembre 2008
la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo alla luce del III decreto correttivo appalti
La questione è di particolare interesse ,in quanto interviene in ambito ,ad oggi apparentemente non attenzionato, di sicura rilevanza . Pur nella giustezza dell'azione normativa , resta infatti da dipanare tutta una serie di problematiche applicative di non poco conto che , ancora una volta , portano l'Ente locale al centro di decisioni e/o azioni ad esito non sempre scontato .
In via sistematica è noto come una prima e significativa dividente sia tracciabile tra opere di urbanizzazione ( I e/o II secondaria ) sopra soglia comunitaria ovvero sotto , senza limite verso il basso .
Così , il " nuovo " articolo 122 comma 8 e la necessità di adottare una procedura negoziata secondo l'art. 57 comma 6 del citato Dlegs. 163/2006 e smi. .
Nel dettaglio : " .................omissis.....
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.
...................omissis....."
L'articolo 32 ( appalti sopra soglia ) correlato al proprio comma 1 lettera (g ) determina .... Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28: .......
......lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita' previste dall'art. 55.
Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;
venerdì 6 giugno 2008
post 09 sulla c.d. lottizzazione cartolare
quando ricorre la c.d. lottizzazione cartolare o negoziale ?
partirei a tal proposito dalla norma ex art. 30 DPR 380/2001 e smi .
...... omissis..... 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio....omissis...
giovedì 5 giugno 2008
Post 08 - incarichi legali indirizzi incidentali Corte dei Conti
A conferma delle precedenti note, si ritiene dare rilievo e richiamare
Nel caso, chiarendo come : “ …… omissis…. appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del d.lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi", assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione)……. Omissis… “ .
Acclarato che gli incarichi citati sono da ricondurre all’interno delle fattispecie di applicazione previste dal codice dei contratti , occorre dare compiuta e palese evidenza alla necessità/opportunità che unica struttura della Amministrazione ( Ente locale per le circostanze che qui interessano ) gestisca direttamente tale servizio, non già ovviamente in ordine agli aspetti strettamente tecnici in pertinenza del responsabile di area in cui si è creata la necessità ( endoprocedimenti ) , ma bensì nella complessiva e generale gestione del procedimento sull’esterno compreso le modalità di affidamento di detti incarichi .
venerdì 9 maggio 2008
mercoledì 9 aprile 2008
oggi sono in vena di consigli
"Non è la tua mano che deve temere il legno, ma il legno che deve temere la tua mano."(PAI MEI) - Da Kill Bill - volume 2
venerdì 4 aprile 2008
POST 07 - LA DISCIPLINA SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE RICHIESTI DAL 08/10/2005 E FINE LAVORI SUCCESSIVA AL 02/02/2007 AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DLGS 192/2005 COSì COME MODIFICATO DAL DLGS 311/2006 LA STESSA FINE LAVORI DA COMUNICARE AL COMUNE DOVRA’ CONTENERE L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA CHE IN CONFORMITA’ ALL’ART. 8 DOVRA’ ESSERE ASSEVERATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI. LA MANCANZA DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA RENDE INEFFICACE LA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI.
CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 22/2007 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TUTTI GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE AL TERMINE DELLA COSTRUZIONE DOVRANNO ESSERE DOTATI DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REDATTA SECONDO LE ISTRUZIONI DEL REGOLAMENTO REGIONALE. PERTANTO, DALLA DATA DEL 13/12/2007 PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI E’ NECESSARIO CHE L’EDIFICIO ABBIA L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REDATTO DA UN TECNICO NON INTERESSATO ALLA COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE E APPARTENENTE ALL’ALBO REGIONALE DI TECNICI ABILITATI.
INOLTRE AI SENSI DELL'’ART. 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE OGNI QUALVOLTA VENGA REDATTO UN ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E' ONERE DEL PROFESSIONISTA INVIARNE COPIA AL COMUNE OVE E' UBICATO L'EDIFICIO, ANCHE NEL CASO IN CUI L'IMMOBILE NON SIA STATO OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO ALCUNO.
DAL 02/02/2007 PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI E’ OBBLIGATORIO INSTALLARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI DIMENSIONATI PER COPRIRE IL 50% DEL FABBISOGNO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA RICHIESTA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ( LIMITE RIDOTTO AL 20% NEI CENTRI STORICI )
mercoledì 2 aprile 2008
post 06 ancora sugli incarichi legali
Quale ulteriore contributo alla tematica degli incarichi legali, si ritiene richiamare la recente Deliberazione della Corte dei Conti –Sezione Regionale della Lombardia ( Del. 37/2008 ) che , oltre ad introdurre ed evidenziare puntuali indirizzi per ciò che attiene i c.d. incarichi di “ studio, ricerca e consulenza “ e “ co.co.co. “ , di cui all’ultima legge finanziaria , viene a chiarire e consolidare il principio generale a che, gli incarichi legali correlati alla c.d. “ rappresentanza e patrocinio legale “ , sono da ricondurre alle procedure previste nel codice contratti , quale appalto di servizi .
Tutto ciò premesso, ed al fine di traguardare sempre il raggiungimento di più elevati livelli organizzativi – prestazionali all’interno della struttura in cui operiamo , seppure attraverso una visione “ di parte “ , riterrei opportuno ricondurre la gestione del contenzioso legale all’area ovvero struttura che appare più idonea ed a questo deputata : Affari generali / amministrativa ovvero Segretario comunale . Tale inquadramento , che almeno per lo scrivente , appare assolutamente logico , si ritiene trovi diffuso sostegno in probabili ricorrenze : per esempio nella individuazione e attribuzione di unico capitolo di spesa all’Area Amministrativa o Finanziaria ( struttura organizzativa con capacità decisionale e di spesa ) che credo caratterizzi moltissime realtà locali .
Occorre peraltro incidentalmente evidenziare che, i contenuti e/o elementi tecnici e di valutazione a sostegno del contenzioso ovvero sua rinuncia da parte dell’Ente , dovrebbero essere invece logicamente ricondotti o confermati in capo all’Area e/o Struttura in cui lo stesso è stato generato .

