martedì 16 giugno 2015

PGRA ( piano di gestione rischio alluvioni )





In Gazzetta Ufficiale serie generale n. 132 del 10.06.2015 è stato pubblicato l'avviso del deposito di tutta la documentazione del Piano di cui si tratta .
La documentazione è accessibile e scaricabile anche presso il portale della AdB Magra , proprio sito istituzionale .
Le osservazioni e/o contributi ,come anche ribadito nella nota emessa dalla Regione Liguria in data 16.06.2015 n. 109209 scadono il 08.08.2015 .

Riterrei molto opportuno , se non necessario , approfondire il tema di cui si tratta che si innesta in realtà anche normativa molto complessa , non fosse altro , da ultimo , della assunzione della DCI n.1/2015 ( osservazioni scadute il 1 Giugno 2015 ) e  DGR 59/2015 che , sulla falsariga della precedente DGR 1489/2011,  ribadisce e rinnova tutta una serie di adempimenti in capo alle amministrazioni comunali in tema di protezione civile e gestione delle emergenze .
a presto,
alessandro

mercoledì 3 giugno 2015

rimborso costi iscrizione

Recentemente l'Ordine degli Architetti della Spezia ha richiamato , nella forma delle circolare, la necessità a che la P.A. sostenga il pagamento delle tassa di iscrizione agli albi professionali per i propri dipendenti . Quanto in parola con riferimento a Sentenza della Suprema Corte di Cassazione - sezione Lavoro n.7776/2015.
A seguire , lo stesso sindacato CGIL,  attraverso le proprie rappresentanze,  partecipava anche schema di richiesta da inoltrare alla propria amministrazione per il rimborso di 10 anni di arretrati ( quindi a decorrenza 2005 ).
Ciò premesso , vi chiedo , la Vostra amministrazione come si è comportata fino ad oggi ?. Come intendente procedere ?

ciao a presto ,
alessandro

domenica 31 maggio 2015

coordinamento : ancora sui diritti di segreteria



carissimi colleghi ,
come avete sicuramente apprezzato e, spero, " provato " , ho messo in condivisione attraverso onedrive un file di excel cui ho recentemente aggiunto un " foglio " tematico : i diritti di segreteria . Nel foglio ultimo citato ho riportato un elenco tabellato di fattispecie di procedimenti appartenenti al SUE e/o SUAP con inseriti i valori che derivano dalle Delibere dei comuni di Arcola e Vezzano L.

Riterrei molto interessante e sicuramente utile che ognuno di Voi inserisca i propri importi eventualmente aggiungendo fattispecie se non  ricomprese nell'elenco che vedete , ciò al fine di rendere confrontabili i valori inseriti .
L'occasione è utile non solo per appezzare le eventuali differenze e/o correttivi da introdurre, ma per immaginare, in prossimo futuro, di addivenire ad unica determinazione dei diritti di segretaria per tutte le nostre amministrazioni .
Sarebbe una gran cosa , non tanto per l'azione in se, quanto per sostenere nel concreto la nuova vision che dovrebbe accomunarci.
A presto
Alessandro

mercoledì 27 maggio 2015

riflessione....

....
[9]Ciò che è stato sarà
e ciò che si è fatto si rifarà;
non c'è niente di nuovo sotto il sole.
[10]C'è forse qualcosa di cui si possa dire:
«Guarda, questa è una novità»?
Proprio questa è già stata nei secoli
che ci hanno preceduto.
[11]Non resta più ricordo degli antichi,
ma neppure di coloro che saranno
si conserverà memoria
presso coloro che verranno in seguito.   ( libro di Qoelet )

mercoledì 20 maggio 2015

Parere Regione Liguria art. 84 Lr.16/2008 e smi.

Carissimi colleghi

a seguito dell'incontro di oggi  , dei molti problemi introdotti e riflessioni avviate , partecipo la richiesta e successiva nota di risposta che la Regione Liguria ebbe a dare nel lontano 2013 attorno all'applicazione dell'articolo 84 della Lr. 16/2008 e smi.

*******************
In ordine alla tematica relativa l'Organizzazione affrontiamo un tema alla volta e procediamo compatti . Come detto nell'elenco resovi accessibile su Onedrive ,affrontiamo :
SUAP ; gestione vincolo idrogeologico ; gestione e rilascio autorizzazioni paesaggistiche ; CUC (centrale unica committenza ) se possibile e condividete , nella forma dello  sportello sovracomunale in applicazione artt. 30 e successivi del TUEL

Per la domanda e parere emesso su art. 84 cliccate sopra i rispettivi link a seguire :
domanda amministrazione comunale ; risposta regione .

ciao a presto
alessandro

lunedì 18 maggio 2015

Davanti alla Legge. La conoscenza impossibile....



Muovendo dal racconto di Kafka e dalle diverse interpretazioni possibili  molte sono sicuramente a noi vicine famigliari.....

"Davanti alla legge"

          Davanti alla legge sta un guardiano. Un uomo di campagna viene da questo guardiano e gli chiede il permesso di accedere alla legge. Ma il guardiano gli risponde che per il momento non glielo può consentire. L'uomo dopo aver riflettuto chiede se più tardi gli sarà possibile. «Può darsi,» dice il guardiano, «ma adesso no.» Poiché la porta di ingresso alla legge è aperta come sempre e il guardiano si scosta un po', l'uomo si china per dare, dalla porta, un'occhiata nell'interno.
     Il guardiano, vedendolo, si mette a ridere, poi dice: «Se ti attira tanto, prova a entrare ad onta del mio divieto. Ma bada: io sono potente. E sono solo l'ultimo dei guardiani. All'ingresso di ogni sala stanno dei guardiani, uno più potente dell'altro. Già la vista del terzo riesce insopportabile anche a me.»
     L'uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà; la legge, nel suo pensiero, dovrebbe esser sempre accessibile a tutti; ma ora, osservando più attentamente il guardiano chiuso nella sua pelliccia, il suo gran naso a becco, la lunga e sottile barba nera all'uso tartaro decide che gli conviene attendere finché otterrà il permesso. Il guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere a lato della porta...continua.....

domenica 17 maggio 2015

Titolo edilizio , competenze e problematiche connesse .


Cari colleghi ,
introduco con questo post un'ulteriore momento di riflessione su annosa questione ( purtroppo sempre più attuale ) in ordine alle competenze dei Geometri a progettare interventi edilizi in zona sismica e non solo .
Richiamo innanzitutto una delle più recenti Sentenze del Consiglio di Stato , sicuramente chiara per contenuti e motivazioni ....(  Consiglio di Stato, Sez. V, n. 883, del 23 febbraio 2015 ).

Da quanto emerge ritengo possano derivare ulteriori riflessioni e problemi da affrontare e risolvere.

1) Se il tecnico che firma il progetto non ha competenza , il titolo rilasciato è illegittimo ponendosi contro la legge;
2) Se il titolo è illegittimo in quanto rilasciato in violazione di legge, colui che rilascia il titolo commette un illecito amministrativo e non solo.

A " scalare " possono insorgere ulteriori problematiche anche nell'ambito specifico di altre norme e leggi ( Sismica ex lege 64/74 e connesse Leggi regionali come da ultimo modificate e  L.1086/71 etc. ).

In ordine agli aspetti che mi preme  introdurre , richiamo, quale  ulteriore " riflessione ", alla lettura delle note a seguire: ......clicca qui .

(in ogni caso la nota a Cass. penale, Sez. III, n. 7765/2014 – nonché a Cass. penale, Sez. III, n. 5912/2014 cui il link rimanda è altrettanto interessante ben oltre l'argomento di cui si tratta ! )

Dalla lettura congiunta delle norme , delle sentenze a riferimento e delle riflessioni di cui sopra , ritengo che , all'insorgenza di contestazione  , possano insorgere problemi a cui anche noi potremmo essere chiamati a rispondere. Soprattutto in riferimento all'avere accettato che un progetto edilizio sia stato redatto , sottoscritto e presentato da tecnico non abilitato .

Per converso , vi è da dire che l'azione progettuale viene ormai da tempo suddivisa tra diverse figure professionali : geometri e architetti e/o ingegneri . Così come , in linea di principio generale , Il calcolo strutturale e la maggiornaza dei depositi connessi al c.a. , ovvero , struttura metallica etc. ,vengono redatti da ingegneri .

Ciò detto , non parrebbe complicato , incontrare gli ordini professionali locali e , previa riflessione sul tema , sensibilizzare gli stessi a promuovere e sostenere a che le diverse figure professionali coinvolte nella progettazione edilizia intervengano fin da subito ,unitariamente e secondo le diverse competenze , nella redazione del progetto.

Pensiamoci !
ciao a tutti
alessandro

mercoledì 13 maggio 2015


Riflessioni su normative di dettaglio ed azioni a tutela 

il DPR 380/2001 all'articolo 75 recita :" ... (L) - Mancanza del certificato di collaudo
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.

Forse sarò troppo cauto , ma vorrei sapere quale riflessione vi induce la dizione " chiunque consente ".
Facciamo l'ipotesi che , all'interno di esposto di privato , ovvero a vostra diretta iniziativa si concretizzi illecito edilizio significativo tale da configurare una nuova costruzione illecitamente realizzata in violazione di tutte le norme ( almeno non rispettando i vincoli e conseguenti obblighi ).

La casa è anche in zona sismica ed è occupata da famiglia etc. etc.

Oltre alla contestazione amministrativa di illecito  e conseguente Ordinanza di demolizione ,  riteniamo di essere nella sufficienza operativa  connessa alla nostra posizione di " garanzia "  ?

Potremmo ritenere che l'ulteriore  contestazione formale all'occupante, dell'inagibilità del fabbricato, garantisca la certa e univoca individuazione del " chiunque consente "  in colui che occupa l'immobile?

a presto
alessandro



lunedì 4 maggio 2015

Post 0





Carissimi colleghi , dopo tanto tempo torno al blog di diversi anni fa  nella speranza e convincimento che il " vento " sia cambiato . Non mi riferisco a ciò che sta fuori , ma a noi , al nostro sentire ,  alle nostre sicure e crescenti necessità .

Come già partecipato a diversi di Voi ( Nicoletta , Sandra , Roberto , Ermanno , Federico ) richiamo  la vostra attenzione su ogni forma di comunicazione possibile, al fine di superare le difficoltà di compresenza attiva nell'obiettivo primo di  condividere " strategie " per mitigare le nostre crescenti incombenze e conseguenti esposizioni !

Sono assolutamente convinto infatti, che non è, ne sarà sufficiente aggiornarci , lavorare sodo , applicarci con volontà e sacrificio , ma occorrerà ed occorre andare oltre !: adeguare le nostre realtà operative al " nuovo " che ci sovrasta. 

I nostri sistemi di gestione degli uffici e dei servizi sono vecchi e rispondono a  canoni operativi di decenni fa , da ciò il loro necessario superamento .
Vi chiedo di condividere e scrivere insieme il " come " si supera il vecchio e " come " perseguire e traguardare il nuovo , ovviamente raggiungendolo .

E' con tale primario obiettivo che introduco alcuni possibili temi , lasciando a Voi ulteriori contributi ed idee :

  1. condivisione dei servizi in applicazione artt. 30 e successivi TUEL ( vi manderò una bozza di DGC  ) ;
  2. snellimento delle procedure secondo principi di competenza e responsabilità che , comprensibilmente,  non può essere solo la nostra e quella dei nostri collaboratori ;

  a presto , alessandro 

domenica 6 aprile 2014

dopo tanto tempo siamo ancora qui

domenica 14 marzo 2010

giovedì 11 marzo 2010

riflessioni sul territorio

ITALO CALVINO
Da: Le Citta' invisibili
Ottavia
....."Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, città - ragnatela. C'è un
precipizio in mezzo a due montagne scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste
con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere
il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per
centinaia e centinaia di metri: qualche nuvola scorre; s'intravede più in basso il fondo del
burrone. Questa è la base della città: una rete che serve da passaggio e da sostegno.
Tutto il resto, invece d'elevarsi sopra, sta appeso sotto: scale di corda, amache, case
fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas,
girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi e anelli per i giochi,
teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo.
Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno
che più di tanto la rete non regge....."

dopo tanto tempo è bene tornare con nuove occasioni di riflessione sul territorio , l'ambiente e , più in generale , la nostra vita
ciao tutti

martedì 18 novembre 2008

la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo alla luce del III decreto correttivo appalti

il terzo decreto correttivo del Dlegs. 163/2006 e smi. , in vigore dal 17 ottobre 2008 , interviene ancora sulle modalità e procedure che risulta obbligo adottare per la realizzazione di opere pubbliche ( nella fattispecie urbanizzazioni primarie e secondarie ) riconducibili all'operatività di privati attuatori ,che si " muovono " all'interno della realizzazione di piani e/o programmi soggetti a convenzione ovvero atti d'obbligo.
La questione è di particolare interesse ,in quanto interviene in ambito ,ad oggi apparentemente non attenzionato, di sicura rilevanza . Pur nella giustezza dell'azione normativa , resta infatti da dipanare tutta una serie di problematiche applicative di non poco conto che , ancora una volta , portano l'Ente locale al centro di decisioni e/o azioni ad esito non sempre scontato .

In via sistematica è noto come una prima e significativa dividente sia tracciabile tra opere di urbanizzazione ( I e/o II secondaria ) sopra soglia comunitaria ovvero sotto , senza limite verso il basso .
Così , il " nuovo " articolo 122 comma 8 e la necessità di adottare una procedura negoziata secondo l'art. 57 comma 6 del citato Dlegs. 163/2006 e smi. .
Nel dettaglio : " .................omissis.....

8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;

in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.

...................omissis....."

L'articolo 32 ( appalti sopra soglia ) correlato al proprio comma 1 lettera (g ) determina .... Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 28: .......
......lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita' previste dall'art. 55.
Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.

L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;

venerdì 6 giugno 2008

post 09 sulla c.d. lottizzazione cartolare

apro questo argomento senza citazioni ne sentenze ne indirizzi giurisprudenziali più o meno consolidati , ma con pacifici dubbi .
quando ricorre la c.d. lottizzazione cartolare o negoziale ?
partirei a tal proposito dalla norma ex art. 30 DPR 380/2001 e smi .
...... omissis..... 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio....omissis...

giovedì 5 giugno 2008

Post 08 - incarichi legali indirizzi incidentali Corte dei Conti

A conferma delle precedenti note, si ritiene dare rilievo e richiamare la Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che , pur intervenendo sulle “ linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57 della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. “ richiama incidentalmente la tematica degli incarichi legali e , nello specifico, della rappresentanza e patrocinio giudiziale.

Nel caso, chiarendo come : “ …… omissis…. appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del d.lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi", assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione)……. Omissis… “ .

Acclarato che gli incarichi citati sono da ricondurre all’interno delle fattispecie di applicazione previste dal codice dei contratti , occorre dare compiuta e palese evidenza alla necessità/opportunità che unica struttura della Amministrazione ( Ente locale per le circostanze che qui interessano ) gestisca direttamente tale servizio, non già ovviamente in ordine agli aspetti strettamente tecnici in pertinenza del responsabile di area in cui si è creata la necessità ( endoprocedimenti ) , ma bensì nella complessiva e generale gestione del procedimento sull’esterno compreso le modalità di affidamento di detti incarichi .

venerdì 9 maggio 2008

saluti

saluti di ben arrivato a boris vian
attendiamo Tuoi contributi
ciao

mercoledì 9 aprile 2008

oggi sono in vena di consigli

In fondo la legge è semplice da applicare:
"Non è la tua mano che deve temere il legno, ma il legno che deve temere la tua mano."(PAI MEI) - Da Kill Bill - volume 2

venerdì 4 aprile 2008

POST 07 - LA DISCIPLINA SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE RICHIESTI DAL 08/10/2005 IN FASE PRELIMINARE AL RILASCIO DEL TITOLO E’ NECESSARIO VERIFICARE E QUINDI ALLEGARE ALL’ISTANZA DI PERMESSO O DIA LA VERIFICA SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN CONFORMITA’ AL DLGS 192/2005. (c.d. relazione tecnica ex allegato E L. 192/2005 ).

PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE RICHIESTI DAL 08/10/2005 E FINE LAVORI SUCCESSIVA AL 02/02/2007 AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DLGS 192/2005 COSì COME MODIFICATO DAL DLGS 311/2006 LA STESSA FINE LAVORI DA COMUNICARE AL COMUNE DOVRA’ CONTENERE L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA CHE IN CONFORMITA’ ALL’ART. 8 DOVRA’ ESSERE ASSEVERATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI. LA MANCANZA DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA RENDE INEFFICACE LA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI.

CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 22/2007 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TUTTI GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE AL TERMINE DELLA COSTRUZIONE DOVRANNO ESSERE DOTATI DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REDATTA SECONDO LE ISTRUZIONI DEL REGOLAMENTO REGIONALE. PERTANTO, DALLA DATA DEL 13/12/2007 PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI E’ NECESSARIO CHE L’EDIFICIO ABBIA L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REDATTO DA UN TECNICO NON INTERESSATO ALLA COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE E APPARTENENTE ALL’ALBO REGIONALE DI TECNICI ABILITATI.
INOLTRE AI SENSI DELL'’ART. 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE OGNI QUALVOLTA VENGA REDATTO UN ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E' ONERE DEL PROFESSIONISTA INVIARNE COPIA AL COMUNE OVE E' UBICATO L'EDIFICIO, ANCHE NEL CASO IN CUI L'IMMOBILE NON SIA STATO OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO ALCUNO.
IN CONFORMITA’ ALL’ART. 31 DELLA L.R. 22/2007 ED ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IL COMUNE AFFIDANDOSI AD ARPAL CONTROLLA IL 5% DELLE CERTIFICAZIONI PERVENUTE ED EFFETTUATE.
DAL 02/02/2007 PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI E’ OBBLIGATORIO INSTALLARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI DIMENSIONATI PER COPRIRE IL 50% DEL FABBISOGNO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA RICHIESTA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ( LIMITE RIDOTTO AL 20% NEI CENTRI STORICI )
"FORZA E ONORE"

mercoledì 2 aprile 2008

post 06 ancora sugli incarichi legali

Quale ulteriore contributo alla tematica degli incarichi legali, si ritiene richiamare la recente Deliberazione della Corte dei Conti –Sezione Regionale della Lombardia ( Del. 37/2008 ) che , oltre ad introdurre ed evidenziare puntuali indirizzi per ciò che attiene i c.d. incarichi di “ studio, ricerca e consulenza “ e “ co.co.co. “ , di cui all’ultima legge finanziaria , viene a chiarire e consolidare il principio generale a che, gli incarichi legali correlati alla c.d. “ rappresentanza e patrocinio legale “ , sono da ricondurre alle procedure previste nel codice contratti , quale appalto di servizi .

Tutto ciò premesso, ed al fine di traguardare sempre il raggiungimento di più elevati livelli organizzativi – prestazionali all’interno della struttura in cui operiamo , seppure attraverso una visione “ di parte “ , riterrei opportuno ricondurre la gestione del contenzioso legale all’area ovvero struttura che appare più idonea ed a questo deputata : Affari generali / amministrativa ovvero Segretario comunale . Tale inquadramento , che almeno per lo scrivente , appare assolutamente logico , si ritiene trovi diffuso sostegno in probabili ricorrenze : per esempio nella individuazione e attribuzione di unico capitolo di spesa all’Area Amministrativa o Finanziaria ( struttura organizzativa con capacità decisionale e di spesa ) che credo caratterizzi moltissime realtà locali .

Occorre peraltro incidentalmente evidenziare che, i contenuti e/o elementi tecnici e di valutazione a sostegno del contenzioso ovvero sua rinuncia da parte dell’Ente , dovrebbero essere invece logicamente ricondotti o confermati in capo all’Area e/o Struttura in cui lo stesso è stato generato .

martedì 1 aprile 2008

POST 05 - Pianificazione urbanistica

La pianificazione urbanistica nel territorio comunale offre alle Amministrazioni una fondamentale pedina sul Governo del territorio. Premesso che la pianificazione non deve interferire in nessun modo con la titolarita dell'immobile, ritengo necessario che all'atto della stesura della nuova pianificazione urbanistica il redattore del piano analizzi lo stato attuale del territorio comunale in modo assolutamente obbiettivo, con dati in continuo aggiornamento. In ragione di cio', considerando la normativa urbanistica regionale vigente, che prevede una pianificazione "al dettaglio", riterrei giusto, per un corretto e positivo sviluppo del territorio "azzerare" asservimenti e/o vincoli pendenti tra terreni ed edifici costruiti con atti rilasciati sulla base di precedenti strumenti urbanistici previgenti. Quanto sopra potrà sembrare per certi blogger assolutamente improponibile ma ritengo che sia la più seria e obbiettiva analisi e del territorio in grado di valutare le realtà territoriali senza doppio confronto proprietà/zonizzazione e viceversa, evitando così facili emissioni di sentenze per assurdi, fantasiosi e oscuri interessi di chiunque abbia avuto la possibilità di metter mano nella tanto attesa nuova pianificazione del territorio.
"forza e onore"