mercoledì 9 aprile 2008
oggi sono in vena di consigli
"Non è la tua mano che deve temere il legno, ma il legno che deve temere la tua mano."(PAI MEI) - Da Kill Bill - volume 2
venerdì 4 aprile 2008
POST 07 - LA DISCIPLINA SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE RICHIESTI DAL 08/10/2005 E FINE LAVORI SUCCESSIVA AL 02/02/2007 AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DLGS 192/2005 COSì COME MODIFICATO DAL DLGS 311/2006 LA STESSA FINE LAVORI DA COMUNICARE AL COMUNE DOVRA’ CONTENERE L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA CHE IN CONFORMITA’ ALL’ART. 8 DOVRA’ ESSERE ASSEVERATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI. LA MANCANZA DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA RENDE INEFFICACE LA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI.
CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 22/2007 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TUTTI GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE AL TERMINE DELLA COSTRUZIONE DOVRANNO ESSERE DOTATI DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REDATTA SECONDO LE ISTRUZIONI DEL REGOLAMENTO REGIONALE. PERTANTO, DALLA DATA DEL 13/12/2007 PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI E’ NECESSARIO CHE L’EDIFICIO ABBIA L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REDATTO DA UN TECNICO NON INTERESSATO ALLA COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE E APPARTENENTE ALL’ALBO REGIONALE DI TECNICI ABILITATI.
INOLTRE AI SENSI DELL'’ART. 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE OGNI QUALVOLTA VENGA REDATTO UN ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E' ONERE DEL PROFESSIONISTA INVIARNE COPIA AL COMUNE OVE E' UBICATO L'EDIFICIO, ANCHE NEL CASO IN CUI L'IMMOBILE NON SIA STATO OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO ALCUNO.
DAL 02/02/2007 PER TUTTE LE NUOVE COSTRUZIONI E’ OBBLIGATORIO INSTALLARE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI DIMENSIONATI PER COPRIRE IL 50% DEL FABBISOGNO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA RICHIESTA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ( LIMITE RIDOTTO AL 20% NEI CENTRI STORICI )
mercoledì 2 aprile 2008
post 06 ancora sugli incarichi legali
Quale ulteriore contributo alla tematica degli incarichi legali, si ritiene richiamare la recente Deliberazione della Corte dei Conti –Sezione Regionale della Lombardia ( Del. 37/2008 ) che , oltre ad introdurre ed evidenziare puntuali indirizzi per ciò che attiene i c.d. incarichi di “ studio, ricerca e consulenza “ e “ co.co.co. “ , di cui all’ultima legge finanziaria , viene a chiarire e consolidare il principio generale a che, gli incarichi legali correlati alla c.d. “ rappresentanza e patrocinio legale “ , sono da ricondurre alle procedure previste nel codice contratti , quale appalto di servizi .
Tutto ciò premesso, ed al fine di traguardare sempre il raggiungimento di più elevati livelli organizzativi – prestazionali all’interno della struttura in cui operiamo , seppure attraverso una visione “ di parte “ , riterrei opportuno ricondurre la gestione del contenzioso legale all’area ovvero struttura che appare più idonea ed a questo deputata : Affari generali / amministrativa ovvero Segretario comunale . Tale inquadramento , che almeno per lo scrivente , appare assolutamente logico , si ritiene trovi diffuso sostegno in probabili ricorrenze : per esempio nella individuazione e attribuzione di unico capitolo di spesa all’Area Amministrativa o Finanziaria ( struttura organizzativa con capacità decisionale e di spesa ) che credo caratterizzi moltissime realtà locali .
Occorre peraltro incidentalmente evidenziare che, i contenuti e/o elementi tecnici e di valutazione a sostegno del contenzioso ovvero sua rinuncia da parte dell’Ente , dovrebbero essere invece logicamente ricondotti o confermati in capo all’Area e/o Struttura in cui lo stesso è stato generato .
martedì 1 aprile 2008
POST 05 - Pianificazione urbanistica
lunedì 31 marzo 2008
mercoledì 26 marzo 2008
post 04 - contratti pubblici
lunedì 17 marzo 2008
post 03 - urbanistica
La portata si ritiene significativa anche per la diretta incidenza sul DPR 380/2001 e coinvolgimento dello S.U.E. quale ricettore del progetto e impianti da realizzare , il quale dovrà darsi carico di trasmettere la documentazione pertinente l'esecuzione delle opere alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa .
sabato 15 marzo 2008
post 02 - urbanistica e ll.pp - incarichi legali
Oltre i limiti e condizioni imposte dalla legge finanziaria ( mi riferisco all'obbligo di far approvare in consiglio regolamenti efficaci a tale fine etc. ) pare evidente , anche alla luce del codice degli appalti ( lavori , servizi e forniture ) come anche gli incarichi legali debbano abbandonare il contesto c.d. " fiduciario " ed essere proceduralizzati .
quanto in parola almeno secondo i principi comunitari di non discriminazione , parità di trattamento , proporzionalità e trasparenza .
post 01- urbanistica e ll.pp.- art.122 codice appalti
l'argomento era ed è , l'applicazione della norma di cui all'art.122 comma 8 codice appalti , riferibile alla realizzazione di opere di urbanizzazione sotto soglia comunitaria e conseguente necessità / obbligo a che l'ufficio tecnico ( e non altri !! ) trasmetta la documentazione, riconducibile ai rapporti tra PA e privato costruttore , alla procura regionale della corte dei conti .
Si aprono una serie di ovvie domande e necessarie azioni :
quale documentazione inviare ?
i progetti , realizzati come da norme ll.pp. ( tre livelli etc. ) devono essere validati ? ( risposta ritenuta probabile SI ! ) e nel caso quando , etc. etc.
..... saluti
post zero
lo zero contiene tutto e nulla.
In quanto al tutto, occorre assolutamente condividere la complessità amministrativa , tecnica e politica che ci sta attorno, al fine di raggiungere livelli accettabili in termini di prestazioni e risultati.
Tutti noi , ogni giorno , ci troviamo a " combattare " con norme e contesti mutevoli e complessi , ma ritengo che , il non conosciuto , sia purtroppo superiore !.
Da ciò la necessità di scambinare ,con onestà e collaborazione , esperienze e conoscenze in modo che , almeno il bilancio ultimo delle nostre azioni , negli svariati campi che caratterizzano l'operato degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni , sia non negativo.