giovedì 19 dicembre 2019
martedì 25 dicembre 2018
giovedì 7 giugno 2018
aggiornamento
Carissimi colleghi , come noto , la riunione è stata rimandata per concorrenti impegni dei più.
Raccolgo comunque il suggerimento di Roberto in ordine alla necessità di attenzionare il nuovo REC in vista dei necessari aggiornamenti conseguenti il c.d. " glossario unico " .
Vedrò di aprire una pagina dedicata al fine di non disperdere i contributi.
Ancora una cosa , dovremo dedicarci all'analisi di tutti i processi anche in vista della valutazione del rischio di cui al nuovo regolamento europeo privacy. ( vedi contributo alcuni post fa ! )
ciao a presto
alessandro c.
Raccolgo comunque il suggerimento di Roberto in ordine alla necessità di attenzionare il nuovo REC in vista dei necessari aggiornamenti conseguenti il c.d. " glossario unico " .
Vedrò di aprire una pagina dedicata al fine di non disperdere i contributi.
Ancora una cosa , dovremo dedicarci all'analisi di tutti i processi anche in vista della valutazione del rischio di cui al nuovo regolamento europeo privacy. ( vedi contributo alcuni post fa ! )
ciao a presto
alessandro c.
mercoledì 30 maggio 2018
incontro 7 Giugno 2018
ciao a tutti , facendo seguito agli ultimi messaggi intervenuti ,si conferma la data del 7 Giugno quale momento di incontro e coordinamento sulle molte tematiche che ci assillano.
a presto
alessandro
a presto
alessandro
giovedì 25 gennaio 2018
25 Gennaio 2018 ....... Complessità crescente
ciao a tutti
facendo seguito all'incontro intervenuto e dei moltissimi temi toccati :
- Vincolo sismico, nuove norme e problemi applicativi ;
- acquisizione di immobili abusivi ;
- modalità di calcolo sanzioni per procedimenti di sanatoria edilizia;
- protezione civile e regole di ingaggio . L'importanza del sistema e della chiara determinazione del sistema di comando e controllo , oltreché caratteristiche ed idoneità ( medico competente ) del personale delle squadre operative ;
- REC modalità di aggiornamento e sinergie operatività in linea ...
- etc. etc.
ritorno su un argomento appena accennato, ma di assoluta complessità : Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016: analisi pratica del quadro generale di insieme e dei nuovi adempimenti privacy
Trattasi , nella sostanza , della complessa materia dell'acquisizione , trattamento , gestione ed oblio dei dati , non solo sensibili, ma in disponibilità od obbligo della pubblica amministrazione.
va da se che la scadenza per lo stato italiano è fissata al 25.05.2018 . A quella data dovremmo aver strutturato il sistema al fine di garantire i requisiti richiesti .
tra le varie cose, il regolamento :
- prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, in particolare, la tenuta del registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2); l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento); la designazione di un RPD-DPO (si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di responsabili della protezione dei dati recentemente pubblicate dal Gruppo "Articolo 29" dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, disponibili qui anche nella versione in italiano: www.garanteprivacy.it/rpd), nei casi previsti dal regolamento o dal diritto nazionale (si veda art. 37 del regolamento). Si ricorda, inoltre, che anche il responsabile non stabilito nell'Ue dovrà designare un rappresentante in Italia quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 27, paragrafo 3, del regolamento – diversamente da quanto prevede oggi l'art. 5, comma 2, del Codice.
in estrema sintesi e quale primo step ,deve essere deciso e formalmente individuato il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ), ovvero secondo la dizione inglese : DPO. ( Data Protection Officer ) oltrechè :
- redazione analisi del rischio su tutti i processi dell'Ente ;
- tenuta del registro dei trattamenti etc.
In considerazione delle ristrettezza dei tempi , della complessità della norma e della necessità che detta complessità trovi quale condizione prodromica una chiarezza di " sistema " che difficilmente ci caratterizza ( mi riferisco alle caratteristiche strutturali / burocratiche delle amministrazioni ) credo la situazione molto critica!!!!
quale piccolo contributo clicca qui e qui
alessandro c.
venerdì 19 gennaio 2018
..... ancora Sentenze e dottrina : violazione Paesaggistica e Acquisizione di immobile abusivo al patrimonio comunale
Carissimi , in vista del prossimo incontro ( primo del 2018 ) , sicuramente " ricco " di novità e complessità , richiamo alla Vostra attenzione la Sentenza della Cassazione in materia di acquisizione di immobili abusivi a valle di ordinanza di demolizione non ottemperata e l'interessante contributo apparso su lexambiente.it sulla rilevanza TEMPORALE dell'esecuzione abusiva di opere in zona soggetta a vincolo paesaggistico. ( clicca qui )
Ad ulteriore aggiornamento, in ordine agli argomenti che si intende affrontare nel prossimo incontro ( Giovedì 25 Gennio ) risulta :
- applicazione normativa sismica come da ultimo modificata ed aggiornata DGR 938 del 17.11.2017 e Legge Regionale 29 del 28.12.2017 ;
- nuove NTC 2018 ;
- modalità applicazione contributo di costruzione alla luce delle modifiche della Lr. 25/95 come apportate dalla Lr. 15/2017;
- modalità applicazione sanzioni art. 36 per interventi gratuiti;
- redazione programma biennale acquisti beni e servizi ex art. 21 Dlgs. 50/2016 con le modifiche apportate da ultimo con legge 96/2017;
- modalità di aggiornamento " in linea ed online " del REC vigente su configurazione standard;
domenica 14 gennaio 2018
Cassazione: Sentenza 190/2018 ........ l'anno che verrà
come la famosa canzone del grande Lucio Dalla , la Sentenza della Suprema Corte viene a ricordarci chi siamo, come singoli e , soprattutto, come Nazione.
La lettura della Sentenza, dei molti ( troppi ) articoli già apparsi sui quotidiani locali e nazionali , più o meno a servizio del principe dell'ora e del luogo , dei commenti più illuminati (purtroppo solitari), è di una chiarezza disarmante .
Nessuna riflessione dovrebbe indurre , nessun tavolo tecnico / giuridico di approfondimento , nessun ulteriore spreco di denaro pubblico a sostegno di fantasie o ricerche dell'ultima ora.
Non vado oltre , seppure occorre attenersi alla stretta realtà non solo dei fatti , ma delle conseguenze di un "sistema" che non commento.
Ad oggi, hanno sicuramente un problema : Il capo Area Tecnica del comune su cui la Sentenza si è abbattuta , Il Sindaco e L'assessore ai LL.PP. , il resto .......... " non conta e se ne potrà discutere ".
Buon anno e buona Domenica.
per la sentenza e qualche riflessione clicca qui e qui
( quanto allegato è stato tratto dal sito web : www.lavoripubblici.it )
a.c.
venerdì 29 dicembre 2017
venerdì 17 novembre 2017
necessità
ciao a Tutti , dopo le vicende del RET ritengo assolutamente necessario dedicarci alle ulteriori , significative e molteplici tematiche che ci assillano , come sempre nell'obiettivo di minimo/massimo di "reggerne l'impatto " senza troppi danni.
Tra le varie tematiche parzialmente socializzate da ultimo :
a) la non risolta " questione sismica " all'interno di procedimenti di sanatoria urbanistica in relazione a manufatti e/o organismi edilizi realizzati prima dell'istituzione del vincolo . il ritenere , la Provincia della Spezia , non ci sia stata violazione ( cosa sicuramente giusta ) non significa per coloro che rilasciano il titolo oggi ( in sanatoria ) non assicurare la rispondenza alle norme sismiche attuali!;
b) le caratteristiche e conseguente eventuale individuazione delle c.d. " aree di atterraggio " in riferimento alla Lr. 49/2009 e smi. Già alcuni di noi si trovano nell'incertezza di dare risposte a proposte di delocalizzazioni che , ancorché rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) vanno ad inserirsi in aree sicuramente pregiate prive di particolari criticità .
Questo è il quesito inoltrato alla Regione in data 02.11.2017 ad oggi senza risposta......:" omissis.....
Le aree di " atterraggio " ,quasi sempre , sono individuate dall'operatore in zona collinare, normalmente a destinazione agricola ( ex zone omogenee E ex dm 1444768 ) rispondendo a semplici necessità che , seppure comprensibili per parte privata , possono generare potenziali problemi all'Ente pubblico chiamato in ogni caso a soppesare le complessive necessità del territorio in ordine agli aspetti ambientali , paesaggistici ,infrastrutturali , idrogeologici etc.
/
Tutto ciò premesso si chiede:
1) se sia possibile, per parte amministrazione comunale , ad oggi, con PRG scaduto e in iter per adozione di PUC , procedere all'adozione di una variante al vigente PRG atta a definire e " governare " le c.d. " aree di atterraggio " , ovvero minime regole cui attenersi per meglio definire le caratteristiche delle stesse.
2) se ,nel caso in cui la demolizione di edifici , di cui al più volte citato articolo 2 comma 1 lettera c) e conseguente ampliamento volumetrico , si ponga fuori sito , ovvero con accesso alle procedure previste dall'articolo 59 della Lr. 36/97 e smi. di cui all'articolo 6 comma 4 , ovvero 7 comma 4 della Legge regionale , debba sottostare alla verifica di assoggettabilità a VAS;
3) se, le aree di atterraggio, debbano comunque esprimere pari esigenze di riqualificazione ambientale , paesaggistica e/o urbanistica , così come quelle generatrici delle volumetrie origine
...... omissis.....
c) la tematica VAS , ovvero procedimento di valutazione preventiva rimesso alla amministrazione comunale in forza della legge regionale 32/2012 ..... I comuni per alcuni procedimenti sono "autorità competente " da ciò l'evidente complessità derivata !
d) la legge 24/2001 e ultime vicende relative la sua estensione al Nov.2014.
Ad oggi , con le modifiche da ultimo apportate a precedente versione , in molte fattispecie,tutto il procedimento è rimesso al comune , con le evidenti complessità connesse al ruolo attribuito e insufficienza e/o scarsità delle risorse presenti.
questo e molto altro ci attende
ciao a tutti
alessandro
Tra le varie tematiche parzialmente socializzate da ultimo :
a) la non risolta " questione sismica " all'interno di procedimenti di sanatoria urbanistica in relazione a manufatti e/o organismi edilizi realizzati prima dell'istituzione del vincolo . il ritenere , la Provincia della Spezia , non ci sia stata violazione ( cosa sicuramente giusta ) non significa per coloro che rilasciano il titolo oggi ( in sanatoria ) non assicurare la rispondenza alle norme sismiche attuali!;
b) le caratteristiche e conseguente eventuale individuazione delle c.d. " aree di atterraggio " in riferimento alla Lr. 49/2009 e smi. Già alcuni di noi si trovano nell'incertezza di dare risposte a proposte di delocalizzazioni che , ancorché rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) vanno ad inserirsi in aree sicuramente pregiate prive di particolari criticità .
Questo è il quesito inoltrato alla Regione in data 02.11.2017 ad oggi senza risposta......:" omissis.....
Le aree di " atterraggio " ,quasi sempre , sono individuate dall'operatore in zona collinare, normalmente a destinazione agricola ( ex zone omogenee E ex dm 1444768 ) rispondendo a semplici necessità che , seppure comprensibili per parte privata , possono generare potenziali problemi all'Ente pubblico chiamato in ogni caso a soppesare le complessive necessità del territorio in ordine agli aspetti ambientali , paesaggistici ,infrastrutturali , idrogeologici etc.
/
Tutto ciò premesso si chiede:
1) se sia possibile, per parte amministrazione comunale , ad oggi, con PRG scaduto e in iter per adozione di PUC , procedere all'adozione di una variante al vigente PRG atta a definire e " governare " le c.d. " aree di atterraggio " , ovvero minime regole cui attenersi per meglio definire le caratteristiche delle stesse.
2) se ,nel caso in cui la demolizione di edifici , di cui al più volte citato articolo 2 comma 1 lettera c) e conseguente ampliamento volumetrico , si ponga fuori sito , ovvero con accesso alle procedure previste dall'articolo 59 della Lr. 36/97 e smi. di cui all'articolo 6 comma 4 , ovvero 7 comma 4 della Legge regionale , debba sottostare alla verifica di assoggettabilità a VAS;
3) se, le aree di atterraggio, debbano comunque esprimere pari esigenze di riqualificazione ambientale , paesaggistica e/o urbanistica , così come quelle generatrici delle volumetrie origine
...... omissis.....
c) la tematica VAS , ovvero procedimento di valutazione preventiva rimesso alla amministrazione comunale in forza della legge regionale 32/2012 ..... I comuni per alcuni procedimenti sono "autorità competente " da ciò l'evidente complessità derivata !
d) la legge 24/2001 e ultime vicende relative la sua estensione al Nov.2014.
Ad oggi , con le modifiche da ultimo apportate a precedente versione , in molte fattispecie,tutto il procedimento è rimesso al comune , con le evidenti complessità connesse al ruolo attribuito e insufficienza e/o scarsità delle risorse presenti.
questo e molto altro ci attende
ciao a tutti
alessandro
domenica 1 ottobre 2017
riunione gruppo
la presente per dare atto della proficua riunione intervenuta , ospiti di Maurizio in quel di Castelnuovo.
Alla luce dell'ampia partecipazione e degli argomenti trattati abbiamo di che sperare.
La strada è comunque tutta in salita e , tanto per riaffermare " vecchi " pensieri , una delle soluzioni possibili, oltre condividere problemi , è sicuramente immaginare nuove strutture e servizi congiunti.
Bene la proposta di Fabio per condividere professionalità esperte nella valutazione dei procedimenti di scoping che Regione e Provincia ci hanno ribaltati addosso.
Ulteriori problemi sul campo :
- il nuovo REC e l'approssimarsi della scadenza prevista dalla legge ;
- la non risolta problematica della doppia conformità in riferimento agli aspetti sismici e statici di fabbricati che all'epoca dell'abuso non avevano violato le relative norme di settore.
a presto
a.c.
martedì 19 settembre 2017
Resistere per Cambiare
Carissimi , dopo diversi mesi di assoluto silenzio torno a scoprire , ovvero dover confermare, il concetto di " resistenza "!
L'occasione, è la riunione incontro di ieri dove Regione Liguria ha partecipato, a noi poveretti, le strategie , le azioni , gli obiettivi del suo fare , ma soprattutto la necessità di " guidarci " : pecore in mezzo al nulla!
Norme , articoli , principi , strategie , e giù parole . Un nubifragio di parole in disconoscenza sostanziale dei destinatari .... 235 comuni .... medio piccoli , piccoli .... nella sostanza insignificanti .
Nessuna riflessione e/o azione concreta a superare un modello sostanzialmente vecchio e certamente evidentemente inadeguato ai tempi , così come alla scelte. Nessuno aiuto , volendolo anche intendere tale , può essere dato ad un moribondo.
Dobbiamo assolutamente organizzarci , condividere servizi , fare sistema , creare strutture adeguate . viceversa il nostro destino è segnato .
Mi riferisco anche al destino personale , soggettivo . Siamo e verremo sempre più compressi , schiacciati e infine sbriciolati.
a presto
alessandro
martedì 7 marzo 2017
nuove norme paesaggistiche !!!
Ciao a tutti. sperando di far cosa utile allego lo schema di decreto di riforma delle procedure di autorizzazione paesaggistica . Ulteriormente viene allegata tabella di confronto ..... clicca qui e ..... qui .
Per chi vuole accedere a commenti vai al link :" .... http://www.edilportale.com/news/2017/02/ambiente-e-territorio/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-il-decreto-verso-la-pubblicazione_56669_52.html
a presto
a.c.
venerdì 3 marzo 2017
articolo 75 DPR 380-2001 : sentenze
ciao a tutti , raccogliendo la problematica posta da Roberto , peraltro già affrontata nel recente passato anche su questo blog . Sono a segnalare una sentenza di Cassazione penale che credo possa agevolare le decisioni da assumere sul come trattare la fattispecie in parola .
La sentenza di cui si riporta una sintesi ( coma appare sul sito web ... http://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/Cassazione ) tratta :" .. omissis...
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n. 22291
DIRITTO URBANISTICO - Utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del certificato di collaudo - Responsabilità del direttore dei lavori - Sussistenza - Art. 75, D.P.R. n.380/01. Il Direttore dei lavori, in quanto primo garante della sicurezza, è certamente tenuto all'osservanza delle prescrizioni imposte dall'art. 75 del D.P.R. n. 380/01 attraverso lo specifico obbligo di inibire l'utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del certificato di collaudo. (annulla sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres. Teresi Est. Grillo Ric. Ferranti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n. 22291
DIRITTO URBANISTICO - Certificato di collaudo - Utilizzo dell’edificio in assenza - Costruttore, committente, proprietario e direttore dei lavori - Responsabilità - Reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 è configurabile - tra gli altri - anche a carico del costruttore, del committente o del proprietario (Cass. Sez. 3^ 24.11.2010 n. 1802, Marrocco). Tale tesi giustifica anche - pur in assenza di una affermazione esplicita - l'estensione della responsabilità a soggetti quali il direttore dei lavori, non espressamente indicati nel testo normativo, in correlazione con la ratio incriminatrice della norma urbanistica la quale mira a salvaguardare la sicurezza pubblica in modo assoluto. (annulla sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres. Teresi Est. Grillo Ric. Ferranti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n. 22291
per la sentenza integrale clicca qui
giovedì 23 febbraio 2017
I incontro 2017

Ciao a tutti.
Ieri, come comunicato , è intervenuta prima riunione di coordinamento anno 2017. Ospiti di Federico a Santo Stefano Magra erano presenti i comuni di : Ameglia , Arcola , Bolano , Castelnuovo , Vezzano
tra gli argomenti trattati :
- la trasparenza ex Dlgs. 33/2013 come da ultimo aggiornato;
- la DGR 804/2016 e problematiche applicative in materia sismica;
- sanatoria edilizia / accertamento di conformità in zona di vincolo;
- la semplificazione del Dlgs. 42/2004 in ordine alle fattispecie escluse
- l'organizzazione delle strutture dell'Ente , l'amministrazione digitale e gestione utilizzo delle pec;
- la semplificazione dei procedimenti attraverso la modifica dei titoli abilitativi;
- i poteri di ordinanza ; le ordinanze contingibili ed urgenti ex articolo 54 TUEL , le problematiche applicative gestionali e la figura del " responsabile del procedimento " ;
- il nuovo procedimento AUA a seguito della modifica del DPR 59/2013.
Incontro proficuo e positivo . Nuova energia per il futuro.
lunedì 20 febbraio 2017
ognuno per se ......
Buon pomeriggio
in vista dell'incontro del 22 Febbraio , ospiti di Federico c/o ex Ceramica Vaccari a Santo Stefano , sono a riproporre il contenuto della nota inviata dalla Regione Liguria a tutti i Comuni Liguri che , in buona sostanza , credo sia ennesima fonte di riflessione sulla necessità a che le amministrazione locali ( i comuni ) escano dal loro sereno "isolamento" e approccino la complessità con necessarie energie di " sistema " .
a prestissimo
alessandro
p.s.
per la nota clicca qui
domenica 19 febbraio 2017
2017 - primo incontro
Cogliendo e riproponendo l'invito di Federico , rammento a tutti la data del 22 Febbraio quale primo incontro dell'anno 2017.
Sede incontro : ex Ceramica Vaccari , ore 14:30.
a presto
Alessandro .
p.s.
L'occasione ritengo sarà utile anche per riflettere su tematica di ampio respiro riconducibile alla " rilocalizzazione dei frantoi " fuori area Parco . Prima riunione convocata da Assessore regionale per Venerdì 24 Febbraio ( vedi articolo clicca qui ) . Comuni coinvolti nel tavolo di lavoro : Arcola, Bolano , Beverino , Lerici , Sarzana , Vezzano Ligure
martedì 3 gennaio 2017
martedì 20 dicembre 2016
DICEMBRE 2016 un mese ricco di novità !!! era ora !
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| ieri |
la fine dell'anno ci porta un sacco di novità introdotte sia dalla Regione Liguria che dallo Stato. SIete felici ?
Partiamo dallo Stato. Il Dlgs 222/2016 ha apportato importanti modifiche al Testo unico dell'Edilizia. clicca qui per visualizzare il D.P.R. 380/2001 aggiornato. Peccato che la concorrenza di norme non semplifica nulla ma anzi genera caos ma lo stato è lo stato e nulla si può dire se non prenderne atto essendo coscienti che di fronte al penale la legge regionale non conta nulla.
Ma parliamo appunto della regione.
Con la legge regionale 29/2016 denominata "legge crescita" la Regione Liguria apporta modifiche alle vigenti disposizioni in diversi ambiti normativi tra cui la legge regionale 16/2008 "disciplina dell'attività edilizia" appena modificata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, che ha reso incostituzionali le modifiche normative introdotte dalla legge regionale 12/2015 arrivando così alla versione normativa numero 47 ( ! ) ripeto numero 47 ! Una legge perfetta !
clicca qui per visualizzare la legge 16 aggiornata.
La legge crescita introduce inoltre novità in campo urbanistico andando a modificare la legge regionale 36/97 clicca qui unitamente alla legge regionale 24/87 clicca qui
Crescita chiama commercio, non potevano certo mancare le modifiche in ordine alla legge 10/2012. clicca qui per visualizzare le legge aggiornata.
Vengono inoltre introdotte modifiche in ordine alla legge regionale sul recupero dei sottotetti la legge regionale 24/2001. clicca qui per visualizzare la legge aggiornata. Quest'ultima lo ricordiamo aggiornata un'anno fa per incostituzionalità della prima stesura ! I nostri legislatori sono bravissimi !
Per ultimo vengono introdotte modifiche alla legge regionale 13/2014 che disciplina il vincolo paesaggistico clicca qui per visualizzare la legge aggiornata. Su questa legge non si può dire nulla è perfetta ! Ci voleva proprio !
Abbiamo un totale di sette leggi modificate direi un buon augurio per il nuovo anno, senza considerare le recenti modifiche introdotte sulla disciplina sismica !
Con la legge regionale 29/2016 denominata "legge crescita" la Regione Liguria apporta modifiche alle vigenti disposizioni in diversi ambiti normativi tra cui la legge regionale 16/2008 "disciplina dell'attività edilizia" appena modificata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, che ha reso incostituzionali le modifiche normative introdotte dalla legge regionale 12/2015 arrivando così alla versione normativa numero 47 ( ! ) ripeto numero 47 ! Una legge perfetta !
clicca qui per visualizzare la legge 16 aggiornata.
La legge crescita introduce inoltre novità in campo urbanistico andando a modificare la legge regionale 36/97 clicca qui unitamente alla legge regionale 24/87 clicca qui
| oggi |
Vengono inoltre introdotte modifiche in ordine alla legge regionale sul recupero dei sottotetti la legge regionale 24/2001. clicca qui per visualizzare la legge aggiornata. Quest'ultima lo ricordiamo aggiornata un'anno fa per incostituzionalità della prima stesura ! I nostri legislatori sono bravissimi !
Per ultimo vengono introdotte modifiche alla legge regionale 13/2014 che disciplina il vincolo paesaggistico clicca qui per visualizzare la legge aggiornata. Su questa legge non si può dire nulla è perfetta ! Ci voleva proprio !
Abbiamo un totale di sette leggi modificate direi un buon augurio per il nuovo anno, senza considerare le recenti modifiche introdotte sulla disciplina sismica !
E' veramente bello vedere che lo stato e le regioni sono fortemente impegnate nel legiferare provvedimenti che mirano allo sviluppo e al miglioramento delle tecniche costruttive con lo scopo di salvaguardare le vite umane. Sono veramente soddisfatto di questo paese . TAC
martedì 29 novembre 2016
Ciao a tutti.
Vedo che al momento la discussione verte soprattutto sulla tematica relativa alla sismica e da quanto ho potuto apprendere dai miei colleghi tecnici con i quali ho un ottimo rapporto di collaborazione (io sono Agente di P.L. nel Comune di Arcola), la situazione è molto complessa e delicata. Come dicevo io non sono un tecnico ma occupandomi di abusi edilizi in stretta collaborazione con i colleghi dell'urbanistica ritengo utile e necessario avere le idee più chiare possibili sull'argomento.
Un altro argomento che però ora mi preme altrettanto è quello riguardante il vincolo idrogeologico.
Essendo tornato nelle "mani" dei Comuni (che a quanto ho capito lo gestiscono in modi diversi) va da se che l'aspetto sanzionatorio spetta poi alla Polizia Locale del Comune, in luogo di quella Provinciale che se ne occupava in precedenza. Loro però avevano a supporto, nell'organico dell'ente, la figura del geologo che noi nel Comune non abbiamo (o forse si nel caso si sia dato l'incarico ad un professionista esterno).
Gli incarichi esterni poi terminano e non sempre le amministrazioni sono immediatamente pronte a rinnovarlo (per vari motivi).
Ma non sarebbe opportuno, come del resto credo sia stato più volte ribadito in questo blog, convenzionarsi tra Comuni per la gestione dello stesso?
Io vi parlo da un altro punto di vista che però fa parte di un disegno di lavoro di equipe (o come sarebbe bello che fosse) che consentirebbe a tutti di porsi di fronte al cittadino con le competenze adeguate dandogli risposte coordinate ed evitando di fare le figure di quelli che poco sanno e poco fanno.
Comunque, a parte questi ultimi "discorsi", io vorrei chiedere a tutti voi di tornare anche su questo tema e vorrei sapere se in qualche altro Comune ci sono miei colleghi della P.L. che si occupano di questo aspetto (sanzionatorio). Vorrei confrontarmi con loro.
ciao a tutti e grazie
Vedo che al momento la discussione verte soprattutto sulla tematica relativa alla sismica e da quanto ho potuto apprendere dai miei colleghi tecnici con i quali ho un ottimo rapporto di collaborazione (io sono Agente di P.L. nel Comune di Arcola), la situazione è molto complessa e delicata. Come dicevo io non sono un tecnico ma occupandomi di abusi edilizi in stretta collaborazione con i colleghi dell'urbanistica ritengo utile e necessario avere le idee più chiare possibili sull'argomento.
Un altro argomento che però ora mi preme altrettanto è quello riguardante il vincolo idrogeologico.
Essendo tornato nelle "mani" dei Comuni (che a quanto ho capito lo gestiscono in modi diversi) va da se che l'aspetto sanzionatorio spetta poi alla Polizia Locale del Comune, in luogo di quella Provinciale che se ne occupava in precedenza. Loro però avevano a supporto, nell'organico dell'ente, la figura del geologo che noi nel Comune non abbiamo (o forse si nel caso si sia dato l'incarico ad un professionista esterno).
Gli incarichi esterni poi terminano e non sempre le amministrazioni sono immediatamente pronte a rinnovarlo (per vari motivi).
Ma non sarebbe opportuno, come del resto credo sia stato più volte ribadito in questo blog, convenzionarsi tra Comuni per la gestione dello stesso?
Io vi parlo da un altro punto di vista che però fa parte di un disegno di lavoro di equipe (o come sarebbe bello che fosse) che consentirebbe a tutti di porsi di fronte al cittadino con le competenze adeguate dandogli risposte coordinate ed evitando di fare le figure di quelli che poco sanno e poco fanno.
Comunque, a parte questi ultimi "discorsi", io vorrei chiedere a tutti voi di tornare anche su questo tema e vorrei sapere se in qualche altro Comune ci sono miei colleghi della P.L. che si occupano di questo aspetto (sanzionatorio). Vorrei confrontarmi con loro.
ciao a tutti e grazie
sabato 26 novembre 2016
valutazioni strategiche in vista del nuovo anno
ciao a Tutti
in attesa della nostra prossima riunione che, lo ricordo , interverrà a Vezzano Ligure ospiti di Roberto, mi permetto di sottoporvi una piccola riflessione e domanda , cosa pensate sul rendere accessibile al pubblico il blog ?
a presto
alessandro
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