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......"La norma, sottolinea la Suprema Corte, considera unicamente il carattere “formale” della condotta, cioè l’esercizio dell’attività senza la prescritta autorizzazione, e ha quindi errato il Gip che, concentrandosi esclusivamente sul profilo “sostanziale” delle emissioni, ha escluso il reato dopo aver verificato che le nubi polverulente provocate dall’impianto non superavano i limiti di legge.
Per costante indirizzo giurisprudenziale, il reato in questione costituisce un reato di mera condotta, e non di danno, tanto che non richiede neanche che l’attività inquinante abbia avuto effettivamente inizio, essendo sufficiente, affinché si configuri, la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza."
Ahi ahi....ho come l idea che il lavoro non manchera'!
RispondiEliminaSabri è solo !!! Comunque è il numero uno !!!!!
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